Logged on as Anonymous
Centro per la risoluzione stragiudiziale delle controversie legate ai nomi a dominio .eu della Corte Arbitrale presso la Camera di Commercio della Repubblica Ceca e la Camera dell'Agricoltura della Repubblica Ceca (Corte Arbitrale Ceca)
Decisione Arbitrale
Procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie legate ai nomi a dominio .eu (Regole ADR), par. B12
Pratica n.: 07384 Data della presentazione: 2017-01-18 08:46:24 Contatto amministrativo: Iveta Špiclová Ricorrente Nome/ragione sociale: SedieDesign S.r.l., Mr. Simone Battaglia Rappresentante autorizzato del Ricorrente Nome: SedieDesign S.r.l., Mr. Simone Battaglia Resistente Nome/ragione sociale: Luigi Annese Rappresentante autorizzato del Resistente Nome: Nome a dominio controverso: SEDIEDESIGN.EU Altri procedimenti legali Non sono state fornite informazione su procedimenti legali relativi al nome a dominio controverso.Riassunto della decisione in inglese: Il riassunto della Decisione Arbitrale in lingua inglese costituisce l'Allegato n. 1 Situazione reale La ricorrente è un'azienda italiana registrata sotto la ragione sociale "SedieDesign s.r.l".
In mancanza di alcuna risposta da parte del titolare del nome a dominio controverso alla richiesta di trasferimento, la ricorrente si è vista costretta ad avviare in data 18 gennaio 2017 la presente procedura di risoluzione della controversia allo scopo di ottenere il trasferimento dello stesso, dietro consiglio della stessa EURID.
In data 10 marzo 2017 comunicava il mancato adempimento dei doveri del Resistente.
Il 17 marzo 2017 la CAC comunicava l'inizio del procedimento ADR.Affermazioni delle parti
RicorrenteSecondo la ricorrente, la registrazione del nome a dominio controverso violerebbe i diritti esclusivi sul "brand" e ragione sociale "Sedie Design".
Il dominio verrebbe infatti utilizzato allo scopo di "distogliere e trarre in inganno" i potenziali e attuali clienti della ricorrente, veicolando gli stessi sul sito "https://www.arredaremoderno.com". Inoltre, il nome a dominio controverso sarebbe utilizzato nell'ambito di "tecniche di SEO" (Search Engine Optimization, nda) tramite le quali verrebbero pubblicati contenuti attinenti a quelli del sito aziendale della ricorrente (https://sedie.design). ResistenteIl resistente non ha presentato alcuna risposta in tempo utile.Discussione e conclusioni Considerazioni Preliminari
Ai sensi del Regolamento ADR (§B.1 ADR Rules) il ricorrente è tenuto ad indicare i motivi e produrre le prove documentali a sostegno delle proprie doglianze, sopratutto in punto di malafede (art. 21.1 lett. b; e art. 21.3 lett. a-e del Regolamento (EC) No 874/2004).
In mancanza di tali allegazioni, l'arbitro si trova a decidere la controversia ai sensi dell'art. 11.a delle Regole (ADR Rules) sulla base di mere affermazioni non supportate da alcuna prova documentale nè sviluppate in punto di fatto e di diritto.
Laddove la controversia ruoti intorno a denominazioni alquanto generiche come "Sedie" e "Design", utilizzate in relazione a prodotti e servizi dell'arredamento, sarebbe quindi opportuno fornire elementi a riscontro delle pretese azionate.
1. Indentità o Somiglianza tra il nome a dominio e il diritto anteriore del ricorrente
Il nome a dominio "sediedesign.eu" corrisponde alla ragione sociale della ricorrente e al nome a dominio "sediedesign.it" registrato in data 18 ottobre 2007. Lo scrivente arbitro considera dunque soddisfatto il primo dei tre requisiti di cui cui all'art. 21 del Regolamento, in combinato disposto con l'art.10 Regolamento e le norme in materia di ragioni sociali e marchi di fatto di cui al Codice Proprietà Industriale italiano.
2. Mancanza di Interesse legittimo al momento della registrazione
La mancata costituzione del resistente non permette di verificare la presenza di un interesse legittimo nella registrazione del nome a dominio controverso. É tuttavia necessario verificare il requisito della malafede in relazione all'uso e la registrazione del nome a dominio, che in ragione della descrittività dei termini SEDIE e DESIGN dovrà essere rigorosa.
3. Malafede nella registrazione o uso del nome a dominio
Secondo il ricorrente, il nome a dominio sarebbe utilizzato per pubblicare sul sito arredaremoderno.com contenuto "attinente" a quello del sito "sedie.design". A tali atti, che rivelerebbero un uso in malafede del dominio, deve poi aggiungersi il rifiuto di trasferire il dominio da parte del resistente.
Il fatto che il resistente non abbia risposto al reclamo presentato dal ricorrente non comporta l'automatico accoglimento dello stesso, atteso che nel momento in cui viene contestato l'uso in malafede di parole generiche e descrittive, sarebbe stato doveroso fornire elementi idonei ad escludere la possibilità che il dominio, più che ledere i diritti anteriori della ricorrente, sia stato utilizzato legittimamente.
Le allegazioni prodotte rendono tale possibilità sembra più che probabile.
In mancanza di riscontri sulla notorietà dei diritti anteriori validamente posseduti dalla ricorrente, l'uso del dominio "sediedesign.eu" nell'ambito dei servizi e prodotti di arredamento sembra più dovuto all'intrinseca descrittivita dei termini che lo compongono quando all'intenzione di ledere i diritti del ricorrente. L'attinenza di cui riferisce la ricorrente é compatibile con un uso genuino e legittimo del dominio.
Ne il rifiuto di trasferire il dominio può contribuire da solo a ritenere sufficientemente dimostrato il requisito della malafede.Decisione Arbitrale Per le ragioni di cui sopra, la Commissione in conformità alle Regole ADR, par. B12(b) e (c) ha deciso di
respingere la pretesa del RicorrenteArbitri
- WebLegal, Roberto Manno
Data: 2017-04-22 Allegato 1 I. Disputed domain name: sediedesign.eu
II. Country of the Complainant: Italy; country of the Respondent: Italy
III. Date of registration of the domain name: 10.2.2014
IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
Company name: SedieDesign srl.
V. Response submitted: no
VI. Domain name is identical to the protected rights of the Complainant
VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Yes
2. Why: The Complainant did not provide sufficient arguments and evidence to rebut the presumption of legitimate use of the domain, which consist in generic and descriptive terms used in connection with their meaning.
VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. No
2. Why: The Complainant was not able to show any evidence in support of the bad faith requirement.
IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: None.
X. Dispute Result: Complaint denied.
XI. Procedural factors the Panel considers relevant: where disputes relates to descriptive/generic domain names, complainants should carefully consider to provide strong and complete documentary evidences showing the alleged bad faith in registration/use; or lack of legitimate interest.