{
    "case_number": "CAC-ADREU-004690",
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    "factual_background": "Le parti del procedimento sono la Regione Toscana, in qualità di Ricorrente e il Sig. Maurizio Lussetti, in qualità di Resistente e titolare del nome a dominio contestato, Firenze.eu.\n\r\n\r\n\nIl 6 febbraio 2006 la Regione Toscana faceva richiesta di registrazione del nome a dominio Firenze.eu ma la richiesta veniva rigettata in quanto il Sig. Lussetti ne aveva preventivamente chiesto la registrazione a proprio nome. Il nome a dominio Firenze.eu veniva concesso a nome del Sig. Lussetti il 9 luglio 2006. \r\n\r\n\nL’11 ottobre 2007 la Regione Toscana depositava presso il Centro per la risoluzione stragiudiziale delle controversie legate ai nomi a dominio .eu della Corte Arbitrale presso la Camera di Commercio della Repubblica Ceca e la Camera dell'Agricoltura della Repubblica Ceca (Corte Arbitrale Ceca) un Ricorso per richiedere la rassegnazione del nome a dominio Firenze.eu in capo alla Regione Toscana o, in subordine, la sua cancellazione.\r\n\r\n\nL’11 dicembre 2007 il Sig. Lussetti inviava alla Corte Arbitrale Ceca il proprio Controricorso a difesa della registrazione del nome a dominio contestato. L’11 e il 12 dicembre il Sig. Lussetti comunicava altresì alla Corte Arbitrale Ceca delle difficoltà ad inviare il Controricorso e i documenti allegati allo stesso \r\n\r\n\nIl 19 dicembre 2007, la Corte Arbitrale Ceca confermava la ricezione del Controricorso entro i termini stabiliti dalla Regola ADR, par. B3 (a) e designava Angelica Lodigiani come Arbitro unico della Commissione ADR. In pari data, Angelica Lodigiani sottoponeva la propria dichiarazione di imparzialità ed indipendenza.\r\n\r\n\nIl 20 dicembre 2007 la Corte Arbitrale Ceca nominava Angelica Lodigiani come Arbitro unico della Commissione ADR dandone comunicazione alle parti e indicava come data per la decisione il 20 gennaio 2008.\r\n\r\n\n  ",
    "other_legal_proceedings": "Non si è a conoscanza di altri procedimenti legali  che, secondo le informazioni della Commissione siano pendenti o risolti e che si riferiscono al nome a dominio controverso",
    "discussion_and_findings": "Per potere procedere con il trasferimento del nome a dominio contestato in capo al Ricorrente, occorre che questi abbia dimostrato le seguenti condizioni:\r\n\r\n1. che il nome a dominio sia identico o confondibile con un nome in relazione al quale il Ricorrente goda di diritti riconosciuti o stabiliti dalla legge nazionale o comunitaria (come specificati in conformità con il § B 1 (b) (9) delle Regole ADR); e, alternativamente\r\n\r\n2. che il nome a dominio sia stato registrato senza che il titolare possa vantare dei diritti o interessi legittimi su di esso; o\r\n\r\n3. che il nome a dominio sia stato registrato o sia utilizzato in mala fede. \r\n\r\nPer quanto attiene alla prima delle condizioni sopra riportate, occorre in primo luogo rilevare che  ciascuna delle parti adduce di avere un diritto sul nome FIRENZE. Il Ricorrente, in quanto la Regione Toscana vanta dei diritti sulla denominazione geografica FIRENZE, che andremo qui di seguito ad esaminare. Il Resistente, in quanto sostiene di detenere diritti sul marchio FIRENZE, registrato per servizi della classe 36.\r\n\r\nPartendo da quest'ultima affermazione, l'Arbitro adito rileva che nessuna registrazione di marchio è allegata al Contro-Ricorso. In allegato è solo una visura della CCIAA di Trieste che attesta che il Resistente è iscritto nella Sezione degli Agenti Immobiliari, dal dicembre del 2002. Sono poi allegate altre visure, che alla sottoscritta paiono tutte identiche alla prima ora citata. E' chiaro che tale visura nulla ha a che vedere con la registrazione di un marchio. Pertanto, il Resistente non ha dimostrato di detenere alcun valido diritto di marchio registrato sulla denominazione FIRENZE.\r\n\r\nPer quanto attiene invece al diritto addotto dal Ricorrente, egli sostiene di detenere dei diritti sulla denominazione Firenze, in quanto tale denominazione si riferisce ad una parte del territorio regionale che costituisce elemento essenziale della Regione stessa.\r\n\r\nRileva l'Arbitro del presente procedimento, che il nome a dominio di cui si discute corrisponde con il nome geografico della Città, Comune e Provincia di Firenze, il cui territorio rientra nella Regione Toscana. Tale nome geografico non è incluso tra i diritti elencati nell'art. 10(1) del Regolamento (CE) n. 874\/2004, al quale rinvia l'art. 21(1) dello stesso Regolamento che regola lo scopo di applicazione della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie, prevista dall'art. 20 del Regolamento stesso.\r\n\r\nIn particolare, in base all'art. 21(1) del Regolamento (CE) n. 874\/2004, \"Un nome a dominio registrato è revocabile, a seguito di una procedura giudiziaria o extragiudiziale, qualora sia identico o presenti analogie tali da poter essere confuso, con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, quali i diritti di cui all'art. 10, paragrafo 1 (...)\". Quest'ultimo articolo definisce tali diritti come, \"tra l'altro, marchi nazionali registrati, marchi comunitari registrati, indicazioni o denominazioni geografiche di origine e, nella misura in cui siano tutelati dal diritto nazionale dello Stato membro in cui sono detenuti, marchi non registrati, nomi commerciali, identificatori di imprese, nomi di imprese, cognomi e titoli distintivi di opere letterarie e artistiche protette\".\r\n\r\nLa denominazione FIRENZE non rientra in alcuna delle definizioni sopra riportate, non trattandosi certamente di un marchio, di una denominazione o indicazione geografica di origine, di un nome di impresa, e così via. Si portebbe forse sostenere che si tratti del nome di un ente (non impresa) pubblico, e cioè il nome del Comune e della Provincia di Firenze appunto, ma tale circostanza ha scarso rilievo nel caso di specie considerato che il Ricorrente non è né il Comune, né la Provincia di Firenze, bensì la Regione Toscana. \r\n\r\nIn ogni caso, la lista fornita dall'art. 10(1) del  Regolamento (CE) n. 874\/2004 non è limitativa ma esemplificativa, stante la locuzione \"tra l'altro\" inserita prima delle singole voci dell'elenco.\r\n\r\nSi rileva inoltre che l'art. 10(3) del Regolamento (CE) n. 874\/2004 specifica che \"Gli enti pubblici responsabili dell'amministrazione di un determinato territorio geografico possono registrare anche il nome completo del territorio posto sotto la loro responsabilità e il nome con il quale tale territorio è comunemente noto\".  In altre parole, ad avviso della sottoscritta, l'art. 10(3) del Regolamento (CE) n. 874\/2004 include, seppure implicitamente, tra i c.d. \"diritti preesistenti\" anche i nomi dei territori geografici - ed i nomi con i quali i territori sono comunemente noti, riconoscendone un diritto in capo agli enti pubblici responsabili dell'amministrazione di quegli stessi territori. Il fatto poi che l'art. 21(3) del Regolamento (CE) n. 874\/2004 non rimandi all'art. 10(3) dello stesso Regolamento ma solo all'art. 10(1) non ha rilevanza visto che la definizione di \"diritti preesistenti\" prevista da questo articolo è esemplificativa e non esaustiva.\r\n\r\nRitiene l'Arbitro adito che la circostanza che nell'elenco dei nomi geografici riservati la località  FIRENZE non sia stata indicata, non inficia in alcun modo quanto sopra indicato. Infatti, per i nomi geografici riservati sono previste delle disposizioni assolutamente diverse da quelle riservate ai \"diritti preesistenti\", per cui a stretto rigore, i nomi geografici riservati potrebbero anche non venire mai registrati da alcuno e rimarrebbero comunque \"intoccabili\". Per contro, ai nomi territoriali \"non riservati\" sono applicabili le disposizioni previste per la registrazione a fasi e le norme sulla risoluzione extragiudiziale delle controversie, alla stregua di un qualsiasi altro \"diritto preesistente\", come a titolo di esempio, un marchio. Semplicemente si è scelto di non considerare il nome FIRENZE come un nome \"riservato\", anche perché la lista di tali nomi riservati doveva essere limitato così come espressamente indicato all'art. 5(2) del Regolamento (CE) n. 733\/2002, bensì di far rientrare tale nome tra i \"diritti preesistenti\", con tutte le conseguenze del caso, ivi compreso quello di potere adire la procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie sulla base di tale diritto.\r\n\r\nSe ne deduce da quanto precede che il nome FIRENZE rientra tra i diritti sulla base dei quali è possibile adire la procedura in essere, salvo valutare se il Ricorrente goda effettivamente di validi diritti su tale nome. In pratica, si tratta di verificare se la Regione Toscana sia un ente pubblico responsabile dell'amministrazione di un determinato territorio geografico, nella specie quello denominato \"Firenze\", e se FIRENZE sia il nome completo del territorio posto sotto la responsabilità della Regione Toscana o il nome con il quale tale territorio è comunemente noto.\r\n\r\nOccorre in primo luogo rilevare che FIRENZE è senza ombra di dubbio il nome completo di uno specifico territorio italiano, quello appunto della nota città italiana, che è anche il nome dei relativi Comune e Provincia. Il Comune e la Città di Firenze si trovano nella Regione Toscana, come già in precedenza indicato.\r\n\r\nSia i Comuni che le Regioni sono enti territoriali autonomi, previsti dalla Costituzione. \r\n\r\nPer quanto concerne la Regione Toscana, essa è un ente pubblico (di cui peraltro l'art. 10 (1) 3°§ dà la seguente definizione: \"Per enti pubblici si intendono istituzioni e organismi della Comunità, governi nazionali e autorità locali, enti governativi, autorità, organizzazioni e enti di diritto pubblico e organizzazioni internazionali e intergovernative\"). La Regione Toscana, alla stregua di tutte le altre regioni, è un ente costitutivo della Repubblica italiana, come stabilito dall'art. 114 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), il quale prevede al primo comma che “la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”; mentre, al secondo comma, “…le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione” (doc. n. 10).\r\n\r\nSono, pertanto, elementi costitutivi delle Regioni: il territorio, la popolazione e la personalità giuridica.\r\n\r\nCome rileva il Ricorrente, il territorio geografico è senza dubbio elemento essenziale della Regione, non solo nella sua accezione fisica ma anche come sede di interessi di varia natura della comunità regionale giuridicamente rilevanti e protetti.\r\n\r\nOccorre poi sottolineare che la Regione è dotata di personalità giuridica autonoma con propri poteri e funzioni per il cui esercizio è provvista di un proprio «governo» e relativa organizzazione. La Regione svolge infatti varie funzioni, prima delle quali, la funzione legislativa, così come disciplinata dall’art. 117 della Costituzione. Le Regioni hanno, infatti, il potere di emanare norme legislative (in via esclusiva o concorrente) nelle materie elencate dallo stesso art. 117 Cost. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.\r\n\r\nTra i compiti affidati esclusivamente alla Regione, rientrano, a titolo di esempio il turismo, [si veda in proposito la sentenza n. 197\/2003 (doc. n. 11 allegato al Ricorso) con cui la Corte Costituzionale rileva che con l’emanazione, ai sensi dell’art. 2, commi 4 e 5, della legge n. 135 del 2001, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, è stata data piena attuazione alla stessa legge recependo integralmente l’accordo sottoscritto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni in data 14 febbraio 2002, nel cui ambito, tra l’altro, si è espressamente concordato tra le parti che “il turismo è materia di esclusiva competenza regionale” e che, pertanto, a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, le regioni ben possono esercitare in materia di turismo tutte quelle attribuzioni di cui ritengano di essere titolari, approvando una disciplina legislativa, che può anche essere sostitutiva di quella statale] e il commercio [cfr. Corte Cost., sentenze nn. 196\/2004 e 49\/2006, (Allegati al Ricorso come doc. nn. 12 e 13)].\r\n\r\nInoltre, l'art. 118 della Costituzione prevede che \"Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.\r\nI Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze\".\r\n\r\nAggiungo da ultimo che tanto i Comuni, quanto le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e spesa e possono applicare tributi autonomi.\r\n\r\nSenza volere ulteriormente approfondire la questione, quanto precede è sufficiente a concludere che tanto la Regione (Toscana in questo caso), quanto il Comune e la Provincia di Firenze, sono responsabili, ciascuno per la propria parte, del territorio geografico della città di Firenze. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il Resistente, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 874\/2004, sia la Regione Toscana, che il Comune di Firenze sono enti pubblici che beneficiano di un diritto sul nome FIRENZE, diritto che si traduce, per quanto qui specificamente ci riguarda, nella possibilità per entrambi di registrare legittimamente il nome a dominio <firenze.eu>. \r\n\r\nAlla luce di quanto esposto, l'Arbitro adito ritiene di potere concludere che  il Ricorrente ha dimostrato che il Resistente ha registrato un nome a dominio identico con il nome sul quale il Ricorrente gode di un diritto riconosciuto o stabilito dalla legge nazionale, così come richiesto dall'art. B 1 (b) (10) (ii) A. delle c.d. ADR Rules.\r\n\r\nLe altre due condizioni previste dall'art. B 1 (b) (10) (i) sono poste in alternativa e cioè:\r\n\r\n- che il nome a dominio sia stato registrato senza che il titolare possa vantare dei diritti o interessi legittimi su di esso; o\r\n\r\n- che il nome a dominio sia stato registrato o sia utilizzato in mala fede.\r\n\r\nE' quindi sufficiente che sia provata la prima, per non dovere passare ad esaminare la seconda.\r\n\r\nIl Ricorrente sostiene in primo luogo che la carenza di diritti o interessi legittimi sul nome a dominio <firenze.eu> sia dovuta al fatto che tale nome a dominio è costituito da un termine geografico, come tale non registrabile come marchio. Peraltro, sempre secondo il Ricorrente, il toponimo FIRENZE non è percepito dal pubblico di riferimento come mero nome di fantasia, ma come designazione di un luogo specifico, considerato che il relativo sito è teso ad ospitare la pubblicità di imprese operanti nel territorio fiorentino.\r\n\r\nNon ritiene l'Arbitro adito che la ragione sopra esposta sia quella che porti alla conclusione di una mancanza di diritti o interessi legittimi del titolare del nome a dominio contestato. Il fatto che il nome a dominio <firenze.eu> sia costituito dal toponimo \"firenze\" e che tale toponimo non possa essere registrato come marchio non ha alcun effetto sul diritto o meno del suo titolare a richiederne, ed ottenerne, la registrazione. Al più, da tale carattere descrittivo, se effettivamente esistente, (e deve essere dimostrato con riferimento all'uso specifico che del nome a dominio viene fatto), ne potrà derivare una non azionabilità del nome a dominio nei confronti di terzi, ma non certo una sua non registrabilità, o una carenza di interessi o diritti del titolare alla sua registrazione.\r\n\r\nMaggiore rilievo hanno alcune delle considerazioni del Ricorrente riguardo all'assenza delle circostanze previste dall'art. 21 §1 lett. a del Regolamento (CE) n. 874\/2004. \r\n\r\nNella specie, come già sopra indicato, pur sostenendo il Resistente di godere di diritti sul marchio registrato FIRENZE, non ha fornito alcuna prova al riguardo e la mera affermazione del Resistente non può essere di per sé considerata determinante. Inoltre, l'affermazione del Ricorrente che il Resistente non sia titolare di un'impresa o un'organizzazione denominata FIRENZE, né sia una persona fisica comunemente nota con il nome FIRENZE non è stata contraddetta dal Resistente.\r\n\r\nIl Ricorrente sostiene poi che il Resistente non abbia utilizzato il nome di dominio nell'ambito di un'offerta di beni o servizi né possa dimostrare che si apprestava a farlo. D'altro canto, sempre il Ricorrente, sostiene che il Resistente ha utilizzato il nome a dominio <firenze.eu> per ospitare spazi pubblicitari di imprese operanti nel territorio fiorentino. Queste due affermazioni sono palesemente contraddittorie, come peraltro rilevato dallo stesso Resistente, in quanto se il sito veniva utilizzato per ospitare spazi pubblicitari di terzi, se ne doveva concludere che il nome a dominio era usato, precedentemente all'avvio della procedura in atto, nell'ambito di un'offerta di servizi.\r\n\r\nL'Arbitro rileva che dal documento allegato al Ricorso e mostrante la prima pagina del sito www.firenze.eu, si evince che tale sito è in ri-costruzione. Inoltre, sulla stessa pagina appare una comunicazione di futura pubblicazione di informazioni turistiche sulla città.\r\n\r\nIl Resistente, d'altro canto, ha negato qualsiasi scopo commerciale del sito www.firenze.eu, ma non ha neanche dimostrato un effettivo utilizzo del nome a dominio, precedente alla data alla quale sia venuto a conoscenza della procedura in essere (o anche successivo). Peraltro, da brevi ricerche effettuate dall'Arbitro adito, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti, l'Arbitro ha rilevato che il nome a dominio <firenze.eu> non conduce ad alcun sito attivo. L'avere modificato il sito in corso di procedura, pur non essendo una prova della mancanza di diritti o interessi nel nome a dominio controverso, costituisce un indizio in tal senso, che l'Arbitro ritiene di dovere tenere in considerazione. Ma non è ovviamente solo tale elemento da prendere in esame.\r\n\r\nAd avviso dell'Arbitro, dalla sola prova esistente nel fascicolo e cioè la pagina web sopra descritta, si evince che il nome a dominio contestato non conduce ad alcuna pagina attiva. Peraltro, l'indicazione di sito in \"ri-costruzione\" e non \"costruzione\" e la comunicazione di una prossima pubblicazione di notizie turistiche sulla città, non è sufficiente a far ritenere che prima di aver avuto conto dell'avvio della procedura in atto, il Resistente facesse un utilizzo del nome a dominio nell'ambito di un'offerta di beni o servizi. Ciò appare peraltro avvalorato dal fatto che il nome a dominio non conduce più ad alcun sito e che tale circostanza è sicuramente dovuta alla iniziativa del titolare del nome a dominio\/Resistente.\r\n\r\nQuanto all'affermazione del Ricorrente che il titolare del nome a dominio non fa un uso legittimo e non commerciale del nome a dominio, senza intento di fuorviare i consumatori o di nuocere alla reputazione di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritti nazionale e\/o comunitario, in quanto il nome a dominio viene utilizzato a scopi commerciali, sfruttando la notorietà del nome Firenze e recando così un danno al Ricorrente, si rileva quanto segue.\r\n\r\nL'uso del nome a dominio <firenze.eu> per condurre ad un pagina in cui genericamente si afferma che verranno inserite delle informazioni turistiche, non è un uso legittimo del nome a dominio in quanto, come ampiamente discusso in precedenza, il diritto sulla denominazione FIRENZE, se relativo al territorio geografico di Firenze spetta all'ente pubblico che è responsabile dell'amministrazione di quel determinato territorio, nel caso di specie, la Regione Toscana. Invero, come rilevato dal Ricorrente, la registrazione e l'utilizzo del nome a dominio nella modalità indicata nella pagina introduttiva del sito web www.firenze.eu allegata al Ricorso, ove appare la scritta \"Florence, Firenze, Florenz, Florencia, Florens, Florencja - The capital of the Tuscany, Toscana in Italy\" è tale da indurre il visitatore a ritenere che si tratti di un sito ufficiale o comunque di un sito sponsorizzato dall'amministrazione territoriale di Firenze.\r\n\r\nDiverso sarebbe stato se il Resistente fosse stato in effetti titolare di una registrazione di marchio per il termine FIRENZE, relativamente ai servizi della classe 36 - come addotto ma non dimostrato - e se il nome a dominio fosse stato utilizzato per i servizi corrispondenti ai servizi rivendicati dal marchio. Allora, l'uso del termine FIRENZE, non sarebbe stato in relazione al territorio geografico omonimo, ma un uso di fantasia e come tale legittimo. Così sembra essere il caso del nome a dominio citato dal Resistente, <roma.eu> , relativamente al quale il termine ROMA è utilizzato non in relazione alla città di Roma, bensì come denominazione sociale e forse marchio di una società tedesca. \r\n\r\nA nulla rileva poi il fatto che la richiesta di registrazione del nome a dominio <firenze.eu> sia arrivata in un secondo momento, non potendosi comunque da ciò far scaturire un diritto in capo a chi non ne ha, di registrare il nome a dominio sul quale altri vantino diritti preesistenti.\r\n\r\nAlla luce di quanto precede, l'Arbitro adito ritiene che anche la condizione prevista all'art. 21 (1) a) del Regolamento (CE) n. 874\/2004 e cioè che il nome a dominio \"sia stato registrato da un titolare che non possa far valere un diritto o un interesse legittimo sul nome\" sia soddisfatta.\r\n\r\nNon si rende quindi necessario analizzare la presenza del terzo requisito e cioè se il nome a dominio sia stato registrato o usato in malafede, considerando che la presenza di tale requisito è alternativa a quello relativo alla carenza di diritti o interessi legittimi sul nome a dominio contestato.\r\n\r\nDeve infine essere respinta l'accusa, formulata dal Resistente, di \"Reverse Domain Hijacking\" in capo al Ricorrente. Il fatto che questi sia titolare di un numero consistente di nomi a dominio non ha alcuna rilevanza, tanto più se la registrazione di tali nomi a dominio è legittima. Inoltre, non è certo con l'adire il presente procedimento, che peraltro si conclude con il trasferimento in capo al Ricorrente del nome a dominio contestato, che il Ricorrente stesso si sia reso responsabile di una siffatta condotta.",
    "decision": "Per le ragioni di cui sopra, la Commissione in conformità alle Regole ADR, par. B12(b) e (c) ha deciso di trasferire il nome a dominio FIRENZE al Ricorrente",
    "panelists": [
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    "date_of_panel_decision": "2008-01-16 00:00:00",
    "informal_english_translation": "The Complainant challenged the registration of the domain name <firenze.eu> on the grounds that being a territorial public entity recognized by the Italian Constitution whose territory is essential to the entity itself, and being \"firenze\" (florence) part of this territory, the Complainant is entitled to the name firenze and consequently to the registration of the domain name.\r\n\r\nMoreover, according to the Complainant, the Respondent lacks rights and legitimate interests on the domain name and registered and has been using it in bad faith.\r\n\r\nFor these reasons, the Complainant asks the Panelist to order the transfer of the domain name.\r\n\r\nThe Respondent challenges the Complainant's statements on the grounds that the Complaint is vague and unclear as to the right that the Complainant alledges to own, that the Respondent is the owner of a registered trademark for the name FIRENZE covering services in class 36, and that the Complainant failed to prove the requirements necessary to transfer the domain name to the Complainant.\r\n\r\nThe Panelist finds that the Complainant has rights over the name FIRENZE on the grounds of Article 10(1) and 10(3) of EC Regulation 874\/2004, that the domain name is identical to a name on which the Complainant has rights, and that the Respondent has no interests or rights over the disputed domain name. The Panel did not find necessary to investigate further whether the domain name was filed or had been used in bad faith, as the fulfillment of this requirement is alternative to that of the lack of Respondent's rights or legitimate interests in the domain name. \r\n\r\nFor the aforementioned reasons, the Panel ordered the transfer of the domain name to the Complainant.",
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