{
    "case_number": "CAC-ADREU-005831",
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    "factual_background": "Le Ricorrenti fanno parte del gruppo ABB riconosciuto a livello mondiale, nato nel gennaio del 1988 dalla fusione della società svedese ASEA AB e della società svizzera BBC Brown Boveri AG, operante in numerosi paesi al mondo nel settore dell’energia elettrica e dei relativi sistemi industriali. Il gruppo ha circa  164.000 dipendenti ed ha fatturato nel 2008 circa 35 miliardi di USD. \r\n\r\nLa Ricorrente ABB Asea Brown Boveri ltd. è titolare dei seguenti marchi:\r\n- ABB, marchio Benelux n. 443104, depositato il 9 giugno 1988;\r\n- ABB, marchio comunitario n. 2629673, depositato il 25 marzo 2002;\r\n- ABB, marchio comunitario n. 39248, depositato il 14 maggio 1996;\r\n- ABB, marchio comunitario n. 2628964, depositato il 25 marzo 2002.\r\n\r\nLa Ricorrente ABB AG è invece una società per azioni tedesca a responsabilità limitata costituita nel 1900 ed avente sede a Mannheim in Germania interamente controllata dalla ABB Asea Brown Boveri ltd., svolge la sua attività sfruttando sin dal 1992 i marchi ABB, della quale è licenziataria.\r\n\r\nIl Resistente sig. Luigi Silvestri è una persona fisica di nazionalità italiana. Egli ha registrato il nome a dominio in contestazione il 6 settembre 2006. \r\n\r\nIl sito accessibile dalla pagina http:\/\/www.abbgroup.eu contiene una pagina in costruzione con la scritta, in italiano ed in inglese, \"pagina in costruzione - progetto in corso\" e un disclaimer che avverte che il sito non deve essere confuso con quello di aziende dal nome uguale o simile.\r\n\r\nI contatti ricercati dalle Ricorrenti al fine di addivenire ad una soluzione amichevole della controversia non hanno avuto alcun risultato positivo.",
    "other_legal_proceedings": "Non risultano altri procedimenti legali pendenti fra le parti in relazione al dominio controverso.",
    "discussion_and_findings": "- a) Questione preliminare.\r\n\r\nLe Ricorrenti deducono la tardività dell'invio del controricorso e della documentazione del Resistente, che avrebbero dovuto essere poste online entro venerdì 4 febbraio 2011, mentre risultano essere invece state inserite lunedì 7 febbraio 2011. Chiedono quindi che controricorso e documenti del Resistente siano dichiarati inammissibili.\r\n\r\nLa richiesta è infondata. E' attestato dall'amministratrice della procedura e confermato dalle stesse Ricorrenti che il 4 febbraio 2011 il Resistente, non riuscendo ad entrare nella piattaforma online di adr.eu, inviò ai rappresentanti delle ricorrenti ed all'amministratrice della procedura una e-mail, con allegato controricorso e documentazione, facendo presente la sua impossibilità di accedere alla piattaforma online. \r\n\r\nL'amministratrice della procedura ha anche attestato che la documentazione resa disponibile online alle Ricorrenti  il 7 febbraio  2011 è identica nel contenuto (anche se un file è in formato differente) a quella allegata dal Resistente alla propria e-mail del 4 febbraio 2011.\r\n\r\nDato che comunque controricorso e documentazione del Resistente sono stati resi disponibili all'amministratrice della procedura ed alle Ricorrenti  seppur per e-mail, entro i termini, e che il Resistente appare aver fatto il possibile (anche mediante una telefonata all'amministratrice del sistema)  per produrre nei termini sulla piattaforma online il proprio controricorso ed i propri documenti, questi ultimi devono essere ritenuti ammissibili.\r\n\r\n- b) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio.\r\n\r\nLe Ricorrenti deducono di essere titolari del marchio ABB corrispondente anche alla loro denominazione sociale, e di ciò forniscono prova per mezzo di idonea documentazione. Le Ricorrenti hanno infatti depositato documentazione da cui si attesta l’avvenuta registrazione del marchio ABB sia come marchio nel Benelux che comunitario. \r\n\r\nI nomi a domini contestati contengono per intero il marchio abb. L’aggiunta della parola “group”  non è idonea a eliminare il rischio di confusione con i marchi delle Ricorrenti, in quanto induce a ritenere che il sito collegato a quel dominio offra informazioni su società che fanno parte del gruppo ABB. \r\n\r\nE’ quindi di tutta evidenza la confondibilità, data anche la notorietà del marchio ABB, come registrato dalle Ricorrenti, del nome a dominio contestato con gli omonimi marchi e di conseguenza la sussistenza di quanto richiesto dall’art. 11, lett. d), punto 1 (i) del Regolamento ADR.\r\n\r\n- c) Diritto o titolo del Resistente sul nome a dominio in contestazione.\r\n\r\nIl Resistente non ha dimostrato che “prima di aver avuto qualsiasi notizia della controversia, abbia utilizzato il nome a dominio o un nome corrispondente al nome a dominio nell’ambito di un’offerta di beni o servizi o possa dimostrare che si apprestava a farlo”.  \r\n\r\nIn realtà, il nome a dominio non risulta essere stato in alcun modo utilizzato per attività di fornitura di beni e\/o servizi al pubblico, in quanto il sito corrispondente al nome a dominio abbgroup.eu contiene una pagina che risulta in costruzione.  \r\n\r\nConseguentemente, si deve affermare che il Resistente sarebbe meramente “passive holder”, cioè detentore di nome a dominio non utilizzato.\r\n\r\nIn aggiunta, deve comunque escludersi che “il Resistente, persona giuridica, organizzazione o persona fisica sia comunemente noto con il nome a dominio, anche in mancanza di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale e\/o comunitaria”.\r\n\r\nDa quanto sopra dedotto, deve parimenti escludersi anche la ricorrenza della circostanza di cui all’articolo 11, (e) (3) del Regolamento.   \r\n\r\nNon essendovi, dunque, alcuna evidenza dell’esistenza di un concorrente diritto dell’attuale assegnatario al nome a dominio in contestazione, né di alcuna delle circostanze dalle quali il Regolamento ADR fa discendere l’esistenza di un titolo all’assegnazione, deve ritenersi sussistente anche il requisito di cui all’art. 11, (d), (ii) del Regolamento.\r\n\r\n- d) Sulla malafede del Resistente nella registrazione o nel mantenimento del nome a dominio in contestazione. \r\n\r\nIn relazione al terzo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio, la malafede è stata dimostrata tanto nella registrazione, quanto nel mantenimento del nome a dominio in contestazione.\r\n\r\nDalla documentazione prodotta dalle Ricorrenti, nonché da ricerche effettuate dal sottoscritto risulta provata la notorietà a livello internazionale del marchio ABB. Ciò porta ad escludere che il Resistente, attuale assegnatario dei  nomi a dominio in contestazione, ignorasse l’esistenza di tale marchio, così come appare del tutto inverosimile che la registrazione del nome a dominio che contiene per intero detto marchio sia una mera coincidenza. A riprova di ciò, vi è quanto sostenuto dal Resistente stesso nel proprio controricorso laddove afferma che “il fatto che un nome possa essere in taluni casi simile a nomi di aziende è stato preso in considerazione ad inizio progetto e proprio per questo è stato introdotto il disclaimer, proprio per non confondere l’utente navigatore dichiarando subito che se sta cercando il sito di un’azienda deve cercare altrove”. Inoltre, il sito corrispondente al nome a dominio in contestazione contiene a fine pagina un avviso, in base al quale “Il presente sito è da non confondere con il sito ufficiale di aziende dal nome uguale o simile. Il presente sito fa parte di un progetto culturale statistico accessibile seguendo il link di “pagina in costruzione”.  Tanto più che risulta documentata la registrazione da parte del sig. Luigi Silvestri di altri nomi a dominio (abnamroantonveneta.eu, yukos.eu, altriagroup.eu, seltis.eu, keenex.eu) contenenti marchi famosi.\r\n\r\nLa pretesa che la registrazione del nome a dominio abbgroup.eu sia stata fatta per scopi culturali e statistici non giustifica affatto - neppure in linea di principio -  la violazione di marchi o segni distintivi altrui. Andando di contrario avviso, chiunque potrebbe registrare nomi a dominio corrispondenti a marchi altrui semplicemente deducendo scopi culturali.\r\n\r\nE' quindi dimostrato che la registrazione e il mantenimento del nome a dominio abbgroup.eu rientra in un più ampio disegno accaparratorio, volto a catturare utenti di Internet che digitino nomi di siti corrispondenti a marchi famosi nella convinzione di trovarsi nel sito ufficiale dei legittimi titolari del marchio, inducendoli dunque ad errore. E' evidente quindi che il Resistente ha inteso sfruttare la notorietà raggiunta dalle Ricorrenti per attrarre illegittimamente i relativi utenti verso il proprio sito. Il pubblico sarà quindi facilmente indotto a ritenere che il sito internet www.abbgroup.eu sia il sito ufficiale delle società ricorrenti. Per quanto sopra esposto è indubbio l’elevatissimo rischio di confusione per l’utente di Internet tra il nome a dominio contestato da un lato ed i marchi e l’omonima denominazione sociale dall’altro. Il rischio è tanto maggiore laddove si considera la notevole rilevanza del marchio e della denominazione sociale ABB.  \r\n\r\nDel resto, che il Resistente sia perfettamente al corrente del rischio di confusione è dimostrato non solo dal contenuto del disclaimer posto nell'unica pagina del sito, ma anche dalla circostanza che l'asserito progetto culturale e statistico consisterebbe proprio nel vedere quanti utenti siano attratti su quel sito dal nome confondibile (se non corrispondente) ad un marchio famoso.\r\n\r\nNel merito, poi, la esistenza dell'asserito progetto culturale e statistico è rimasto del tutto indimostrato, sicchè appare chairo che esso appare soltanto una labile invenzione per giustificare in qualche modo l'accaparramento di nomi a dominio corrispondenti a marchi altrui.\r\n\r\nInfatti, sul sito del Resistente non è svolta alcuna attività, non essendo il nome abbgroup.eu mai stato utilizzato dall’attuale assegnatario. Si è quindi in presenza di un caso di passive holding del dominio, unanimente ritenuto elemento da cui desumere la malafede del Resistente, in quanto la detenzione del dominio per un periodo prolungato di tempo senza che l’assegnatario ne faccia uso alcuno lascia presumere che, oltre alla mancanza di legittimo interesse, il dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e\/o di sfruttare la notorietà del marchio.\r\n\r\nNel caso di specie si ritiene inoltre applicabile anche la circostanza sub 5), (f) dell’art. 11 del Regolamento, ossia che “il nome a dominio registrato è un nome proprio per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il Resistente ed il nome a dominio registrato”, non avendo il Resistente,  titolare del nome a dominio, provato in alcun modo l’esistenza di un suo dimostrabile collegamento con il nome a dominio registrato. \r\n\r\nDa ultimo, è fuor di dubbio che vedere il proprio marchio registrato non associato ad alcuna attività arreca discredito all’immagine di cui può godere una società presente sul mercato internazionale da parecchi anni.\r\n\r\nSi deve dunque ritenere sussistente anche il requisito della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione. \r\n\r\n- e) Sulla richiesta di dichiarazione di reverse domain name hijacking\r\n\r\nL'accoglimento del ricorso comporta necessariamente l'infondatezza ed il rigetto della domanda di “Reverse Domain Name Hijacking” formulata dal Resistente.",
    "decision": "Per le ragioni di cui sopra, la Commissione in conformità alle Regole ADR, par. B12(b) e (c) ha deciso di \r\ntrasferire il nome a dominio ABBGROUP.EU alla seconda ricorrente,ABB AG, Kallstadter Str. 1, D-68309 Mannheim, Germania. ",
    "panelists": [
        null
    ],
    "date_of_panel_decision": "2011-03-03 00:00:00",
    "informal_english_translation": "The Complainant filed his complaint seeking a remedy of the domain transfer on the grounds that the same was confusingly similar to his own brand\/trademarks and thus registered by the Respondent without any right or legitimate interest. \r\n\r\nAs for bad faith, the Complainant submitted that the only page of the web site under disputed domain name was a \"page under construction\" and the Respondent appears to have registered other domains corresponding to famous trademarks, equally with the same page.\r\n\r\nThe Respondent rebutted the Complainant’s allegations and pleaded legitimacy of his actions since the domain was registered only for cultural and statistic research purposes, aiming to ascertain a potential number of users that a site, with a name corresponding to a famous brand, can attract.\r\n\r\nThe Panelist pointed out that the domain name was confusingly similar to the Complainant’s brand\/trademark and that the Respondent had no legal right or interest in such name, thus accepting the Complainant’s request.\r\n\r\nAs to the bad faith, the Panelist held that: \r\n- in fact, existence of any cultural and statistic research has not been proven and therefore the website was unused (passive domain holding);\r\n- in law, even if its existence had been proven, a cultural and statistical research (whose aim was to  establish how many internet users would be attracted by a name corresponding to a famous brand) does not justify the registration of domain names corresponding to brands of others.\r\nTherefore, the Panelist found the element of bad faith in the Respondent’s actions of registration and maintenance of the domain name.\r\n\r\nFor these reasons, the Panelist ordered that the domain name be transferred to the Complainant.",
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    "panelist": null,
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