{
    "case_number": "CAC-ADREU-008523",
    "time_of_filling": "2023-05-22 10:40:36",
    "domain_names": [
        "aracneeditrice.eu"
    ],
    "case_administrator": "  Iveta Špiclová   (Czech Arbitration Court) (Case admin)",
    "complainant": [
        "Marco Venditti (Wellpress srls)"
    ],
    "complainant_representative": "Professore Vincenzo Palladino (Wellpress srls)",
    "respondent": [
        "Chiara Cuscunà (Adiuvare S.r.l.)"
    ],
    "respondent_representative": null,
    "factual_background": "<p>La Ricorrente Wellpress srls &egrave; l&rsquo;attuale titolare del nome a dominio &lt;aracneeditrice.it&gt; originariamente registrato in data 4 giugno 2004 ma acquisito dalla Ricorrente nel 2020. In alcune sezioni del sito corrispondente &ldquo;www.aracneeditrice.it&rdquo; (&ldquo;Catalogo&rdquo; e &ldquo;Pubblica con noi&rdquo;) viene fatto riferimento alla &ldquo;Aracne editrice, nata nel 1993&rdquo;; casa editrice che &ldquo;pubblica prevalentemente opere scientifiche e di didattica universitaria riguardanti tutti i settori delle scienze, la letteratura e le arti&rdquo;. Nella sezione &ldquo;Contatti&rdquo; del sito vengono forniti i recapiti della societ&agrave; Gioacchino Onorati editore S.r.l..<\/p>\n<p>Il nome a dominio contestato &lt;aracneeditrice.eu&gt; registrato in data 11 marzo 2021, reindirizza su un sito che promuove l&rsquo;attivit&agrave; della casa editrice della Resistente Adiuvare S.r.l., la quale utilizza il marchio @racne.<\/p>",
    "other_legal_proceedings": "<p>Il Collegio non &egrave; a conoscenza di altri procedimenti legali pendenti o risolti relativi al nome di dominio contestato.<\/p>",
    "discussion_and_findings": "<p><u>Questione procedurale preliminare: ulteriori dichiarazioni della Ricorrente.<\/u><\/p>\n<p>In seguito al deposito della Risposta da parte della Resistente, la Ricorrente ha depositato ulteriori dichiarazioni, volte a commentare le asserzioni della Resistente in merito alla data in cui la Ricorrente ha effettivamente registrato il nome a dominio &lt;araneeditrice.it&gt; ed all&rsquo;asserita acquisizione dei diritti sui beni della Aracne Editrice Srl a fronte di una procedura fallimentare.<\/p>\n<p>L&rsquo;articolo B 8 delle Norme ADR prevede che, in aggiunta al Ricorso ed alla Risposta, il Collegio possa richiedere o ammettere, a sua sola discrezione, ulteriori dichiarazioni o documenti da entrambe le Parti.<\/p>\n<p>L&rsquo;articolo B 7 delle Norme ADR stabilisce inoltre quanto segue in merito ai poteri del Collegio:<\/p>\n<p>(a) Il Collegio dovr&agrave; far s&igrave; che il Procedimento ADR si svolga in modo tale da poter essere considerato appropriato secondo le Normative Procedurali. Il Collegio non ha l&rsquo;obbligo, ma ha la possibilit&agrave; a sua sola discrezione, di svolgere indagini circa le circostanze del caso.<\/p>\n<p>(b) In ogni caso, il Collegio dovr&agrave; garantire che le Parti vengano trattate in modo giusto ed equo.<\/p>\n<p>(c) Il Collegio dovr&agrave; garantire che il Procedimento ADR abbia luogo con la dovuta celerit&agrave;.<\/p>\n<p>(d) Il Collegio dovr&agrave; determinare, a sua sola discrezione, l&rsquo;ammissibilit&agrave;, la rilevanza, la significativit&agrave; e il peso delle prove.<\/p>\n<p>Il Collegio, considerate le circostanze del caso, ha ritenuto opportuno ammettere le ulteriori dichiarazioni della Ricorrente, che sono state esposte nei paragrafi precedenti, senza ritenere necessario richiedere una replica alla Resistente. Tuttavia, anche qualora tali dichiarazioni non fossero state ammesse, l&rsquo;esito della disputa sarebbe stato lo stesso, per le ragioni di seguito esposte.<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\">Merito della decisione.<\/span><\/p>\n<p>Ai sensi dell&rsquo;articolo 4 comma 4 del Regolamento (UE) 2019\/517 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, un nome a dominio pu&ograve; essere &ldquo;revocato e, ove necessario, trasferito successivamente ad un'altra parte, a seguito di un'opportuna ADR o di una procedura giudiziaria, in conformit&agrave; dei principi e delle procedure sul funzionamento del TLD .eu previsti all'articolo 11, qualora tale nome sia identico o presenti analogie tali da poter essere confuso con un nome oggetto di un diritto stabilito dal diritto dell'Unione o nazionale e qualora:<\/p>\n<ol>\n<li>a) sia stato registrato da un titolare che non possa far valere un diritto o un interesse legittimo sul nome; o<\/li>\n<li>b) sia stato registrato o sia usato in malafede&rdquo;.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Specularmente, le norme per la risoluzione extragiudiziale delle controversie .eu (\"Norme ADR\"), prevedono, all&rsquo;articolo B 11 (d) (1) che il &ldquo;Collegio sar&agrave; tenuto a emettere una decisione la quale garantisce le azioni richieste secondo quanto alle Normative Procedurali nel caso in cui un Ricorrente provi: nell&rsquo;ambito di un Procedimento ADR in cui il Resistente &egrave; il titolare della registrazione di un nome a dominio .eu nei confronti della quale &egrave; stato avviato un Ricorso, che:<\/p>\n<p>(i) Il nome a dominio &egrave; identico o simile in modo ambiguo a un nome nei confronti del quale viene riconosciuto o stabilito un diritto dalla legge nazionale di uno Stato Membro e\/o della legge<\/p>\n<p>dell&rsquo;Unione europea e;<\/p>\n<p>(ii) Il nome a dominio &egrave; stato registrato dal Resistente senza diritti o interessi legittimi nei confronti del nome; o<\/p>\n<p>(iii) Il nome a dominio &egrave; stato registrato o viene utilizzato in malafede.<\/p>\n<p>L&rsquo;articolo B 1 (b)(9) delle Norme ADR prevede inoltre che il ricorso debba specificare &ldquo;i nomi nei confronti dei quali viene riconosciuto o stabilito un diritto da parte della legge internazionale di uno Stato Membro e\/o della legge dell&rsquo;Unione europea&rdquo;. Per ciascun nome, in particolare, &egrave; richiesto di &ldquo;descrivere con esattezza il tipo dell&rsquo;uno o pi&ugrave; diritti rivendicati, nonch&eacute; le condizioni in virt&ugrave; delle quali viene riconosciuto e\/o stabilito tale diritto (ad esempio, diritti d&rsquo;autore, marchi registrati e indicazioni geografiche forniti nella legge dell&rsquo;Unione europea, e, nella misura in cui ricadono sotto la protezione della legge nazionale degli Stati Membri in cui si trovano: marchi registrati privi di registrazione, ragione sociale, identificativi aziendali, denominazione sociale, nomi di famiglia e titoli distintivi di opere letterarie e artistiche protette)&rdquo;.<\/p>\n<p>La Ricorrente nel caso in esame non ha fornito prova della titolarit&agrave; di alcun marchio, registrato o di fatto, corrispondente al nome a dominio contestato ed ha basato il Ricorso esclusivamente sulla titolarit&agrave; del proprio nome a dominio &lt;aracneeditrice.it&gt;, registrato dalla Ricorrente in data anteriore alla registrazione del nome a dominio contestato.<\/p>\n<p>Il Collegio rileva inoltre che la denominazione sociale della Ricorrente non corrisponde in alcun modo al nome a dominio contestato.<\/p>\n<p>Il Collegio ritiene che la sola titolarit&agrave; del nome a dominio &lt;aracneeditrice.it&gt; da parte della Ricorrente, in assenza di ulteriori diritti di esclusiva documentati dalla Ricorrente, non sia sufficiente a dimostrare che la Ricorrente goda di diritti su un nome nei confronti del quale venga riconosciuto o sia stabilito un diritto dalla legge nazionale di uno Stato Membro e\/o dalla legge dell&rsquo;Unione Europea.<\/p>\n<p>Si veda, in tal senso, la sezione II.7 della Overview of CAC Panel Views on Selected Questions of the Alternative Dispute Resolution for .EU Domain Name Disputes, 2nd Edition (&rdquo;CAC .EU Overview 2.0&rdquo;), nella quale &egrave; stato evidenziato l&rsquo;orientamento uniforme degli arbitri CAC, che non hanno sinora riconosciuto come sufficiente a dimostrare la titolarit&agrave; di un nome su cui &egrave; riconosciuto un diritto (ai sensi della normativa nazionale o dell&rsquo;Unione) la sola titolarit&agrave; di un nome a dominio.<\/p>\n<p>Alla luce di quanto precede, non avendo la Ricorrente dimostrato la titolarit&agrave; di un diritto su un nome identico al nome a dominio contestato o con esso confondibile ai sensi degli articoli 4 comma 4 del Regolamento (UE) 2019\/517 e B11 (d) (1) (i) delle Norme ADR, non si ritiene necessario procedere all&rsquo;esame degli ulteriori requisiti sostanziali richiesti dall&rsquo;articolo 4 comma 4 lett. a) e b) del Regolamento (UE) 2019\/517 e dagli articoli B 11 (d) (1)(ii) e B 11 (d) (1) (iii) delle Norme ADR.<\/p>",
    "decision": "<p>Per le ragioni di cui sopra, la Commissione in conformit&agrave; alle Regole ADR, par. B12(b) e (c) ha deciso di respingere la pretesa del Ricorrente.<\/p>",
    "panelists": [
        "Luca Barbero"
    ],
    "date_of_panel_decision": "2023-06-21 00:00:00",
    "informal_english_translation": "<p>I. Disputed domain name: aracneeditrice.eu<br \/><br \/>II. Country of the Complainant: Italy; country of the Respondent: Italy<br \/><br \/>III. Date of registration of the domain name: 11 March 2021<br \/><br \/>IV. Rights relied on by the Complainant (B(11)(f) ADR Rules) on which the Panel based its decision:<br \/>12. other: domain name&nbsp;<br \/><br \/>V. Response submitted: Yes<br \/><br \/>VI. Domain name is neither identical nor confusingly similar to a protected right of the Complainant<br \/><br \/>VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (B(11)(f) ADR Rules):<br \/>The exam of this substantial requirement was not required since Complainant failed to demonstrate rights in a name identical or confusingly similar to the disputed domain name<br \/><br \/>VIII. Bad faith of the Respondent (B(11)(e) ADR Rules):<br \/>The exam of this substantial requirement was not required since Complainant failed to demonstrate rights in a name identical or confusingly similar to the disputed domain name<br \/><br \/>IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: None<br \/><br \/>X. Dispute Result: Complaint denied<br \/><br \/>XI. Procedural factors the Panel considers relevant: Supplemental filing admitted<\/p>",
    "decision_domains": [],
    "panelist": null,
    "panellists_text": null
}