{
    "case_number": "CAC-ADREU-008784",
    "time_of_filling": "2025-06-04 13:26:23",
    "domain_names": [
        "lachiocciola.eu"
    ],
    "case_administrator": "  Iveta Špiclová   (Czech Arbitration Court) (Case admin)",
    "complainant": [
        "Mrs. Gabriella Di Verde (La CHIOCCIOLA s.n.c. )"
    ],
    "complainant_representative": "AVV FRANCESCA MODICA AVV (Avv. Francesca Modica)",
    "respondent": [
        "SALVATORE  PRESTIGIACOMO"
    ],
    "respondent_representative": null,
    "factual_background": "<p>Il dominio lachiocciola.eu &egrave; stato registrato il 30 ottobre 2014, e attualmente &egrave; collegato ad un sito web che promoziona attivit&agrave; relative ad apparecchi acustici, riportando a pi&egrave; di pagina i riferimenti della societ&agrave; &ldquo;La Chiocciola s.n.c.&rdquo;.<\/p>\n<p>La Ricorrente &egrave; la societ&agrave; La CHIOCCIOLA s.n.c. e ha presentato il suo Reclamo contro il Resistente il 04 giugno 2025.<\/p>\n<p>Il Resistente, titolare del dominio al momento della presentazione del Reclamo, &egrave; il Sig. Salvatore Prestigiacomo.<\/p>\n<p>Il procedimento di risoluzione extragiudiziale delle controversie &egrave; stato avviato sulla base del Reclamo il 19 agosto 2025.<\/p>\n<p>Come rimedio, la Ricorrente chiede che il dominio gli venga trasferito ai sensi del Regolamento ADR, paragrafo B1(b)(11).<\/p>",
    "other_legal_proceedings": "<p>Il Collegio non &egrave; a conoscenza di altri procedimenti giudiziari pendenti o decisi relativi al nome a dominio contestato.<\/p>",
    "discussion_and_findings": "<p>Secondo il paragrafo 11(a) delle &ldquo;Norme per la risoluzione extragiudiziale delle controversie .eu&rdquo; (<em>Norme ADR<\/em>), &ldquo;<em>il Collegio dovr&agrave; prendere decisioni in merito al Ricorso sulla base delle dichiarazioni e dei documenti presentati e secondo le Normative Procedurali<\/em>&rdquo;, e secondo il paragrafo 11(b) subito successivo, &ldquo;<em><u>le azioni disponibili<\/u>, ai sensi di un Procedimento ADR in cui il Resistente &egrave; il Titolare del Nome a Dominio nei confronti del quale nome a dominio &egrave; stato avviato il Ricorso, <u>dovranno essere limitate alla revoca dell&rsquo;uno o pi&ugrave; nomi a dominio oggetto della controversia o<\/u>, se il Ricorrente risponde ai criteri generali di eleggibilit&agrave; ai fini della registrazione, come esposti nell&rsquo;Articolo 3 del Regolamento (UE) 2019\/517, <u>al trasferimento dell&rsquo;uno o pi&ugrave; nomi a dominio oggetto della controversia al Ricorrente<\/u>.<\/em>&rdquo;<\/p>\n<p>Risulta quindi non accoglibile completamente la richiesta della Ricorrente di &ldquo;<em>onorare la societ&agrave; [registrar] a provvedere all'aggiornamento dei dati e al reset delle credenziali di accesso a favore dell'attuale titolare unica, al fine di poter accedere e gestire le risorse associate<\/em>&rdquo;, in quanto un&rsquo;eventuale decisione favorevole potrebbe portare alla sola variazione di titolarit&agrave; <em>ex officio<\/em> del nome a dominio contestato, senza entrare nel merito delle risorse attualmente collegate al dominio n&eacute; comminare al provider alcun obbligo di reset delle credenziali dell&rsquo;attuale servizio fornito, che sar&agrave; regolato da uno specifico contratto tra le parti su cui il procedimento ADR non ha giurisdizione.<\/p>\n<p>Ai sensi del paragrafo 11(d)(1) delle Norme ADR, il Collegio &egrave; tenuto a emettere una decisione coerente con le azioni richieste nel caso in cui la Ricorrente provi che:<br \/><em>&ldquo;(i) Il nome a dominio &egrave; identico o simile in modo ambiguo a un nome nei confronti del quale viene riconosciuto o stabilito un diritto dalla legge nazionale di uno Stato Membro e\/o della legge dell&rsquo;Unione europea e;<br \/><\/em><em>(ii) Il nome a dominio &egrave; stato registrato dal Resistente senza diritti o interessi legittimi nei confronti del nome; o<br \/><\/em><em>(iii) Il nome a dominio &egrave; stato registrato o viene utilizzato in malafede.&rdquo;<\/em><\/p>\n<p>L'onere della prova dell'esistenza degli elementi di cui sopra spetta alla Ricorrente.<\/p>\n<p>Per contro, il Resistente non ha presentato alcuna sua argomentazione in merito alla procedura, pur essendo stato adeguatamente informato ed essergli stato concesso il tempo previsto dalle Norme.<br \/>Poich&eacute; il Resistente non ha presentato alcuna replica, non &egrave; di conseguenza riuscito a dimostrare l'esistenza di diritti o interessi legittimi sul nome a dominio.<br \/>La Ricorrente, d'altro canto, ha presentato un'istanza <em>prima facie<\/em> che non &egrave; stata confutata dal Resistente.<\/p>\n<p>Secondo il Paragrafo B10(a) delle Norme ADR, nel caso in cui una Parte non rispetti uno qualsiasi dei termini stabiliti dalle Norme ADR o dal Collegio, quest'ultimo proceder&agrave; a una decisione e potr&agrave; considerare tale inadempimento come motivo per accogliere le richieste dell'altra Parte. Inoltre, le Norme ADR stabiliscono anche che un Reclamo debba essere deciso sulla base delle dichiarazioni e dei documenti presentati, mentre i rimedi richiesti possano essere concessi solo se sono soddisfatte determinate condizioni preliminari.<\/p>\n<p>Nel caso in esame, la Ricorrente &egrave; titolare di una ragione sociale identica al nome a dominio contestato.<br \/>Si pu&ograve; quindi considerare soddisfatto il primo requisito previsto.&nbsp;<\/p>\n<p>In merito al secondo e terzo requisito, relativo alla malafede, la Ricorrente dichiara che la registrazione era stata effettuata inizialmente dal Resistente, a proprio nome personale, in qualit&agrave; di socio della societ&agrave; Ricorrente. La Ricorrente allega alla procedura numerose fatture intestate alla societ&agrave; stessa, in cui &egrave; desumibile il pagamento della tassa di mantenimento del dominio contestato.<br \/>La carica di socio del Resistente &egrave; venuta a cessare nel maggio 2024 tramite uno specifico atto di cessione di quota societaria, sottoscritto dal Resistente, per effetto del quale lo stesso non &egrave; pi&ugrave; socio della societ&agrave; Ricorrente.<br \/>Non avendo il Resistente prodotto alcuna documentazione atta a dimostrare l&rsquo;eventuale accordo tra le parti ovvero l&rsquo;autorizzazione della societ&agrave; e\/o dell&rsquo;altro socio alla registrazione e al mantenimento del nome a dominio, si ritiene che il Resistente non detenga alcun effettivo diritto per il mantenimento e l&rsquo;utilizzo dello stesso, ma all&rsquo;atto della registrazione ci sia stato un conferimento di fatto per conto della societ&agrave;. Per altro confermato dal pagamento delle relative fatture effettuate dalla societ&agrave; Ricorrente, e non dal Resistente.<br \/>A margine, leggendo l&rsquo;atto di cessione delle quote, pagina 3, Art. 3, si rileva che il Resistente si impegna a non utilizzare &ldquo;<em>il marchio \"LA CHIOCCIOLA\" n&eacute; denominazioni uguali o simili allo stesso<\/em>&rdquo;.<\/p>\n<p>Per quanto sopra, in assenza di evidenze contrarie, si ritiene che il Resistente stia continuando a mantenere il nome a dominio a proprio nome pur essendo cessata la sua carica di socio della societ&agrave; Ricorrente, e questo costituisca prova della malafede.<\/p>",
    "decision": "<p>Per le ragioni di cui sopra, la Commissione in conformit&agrave; alle Regole ADR, par. B12(b) e (c) ha deciso di trasferire il nome a dominio &lt;lachiocciola.eu&gt; al Ricorrente<\/p>",
    "panelists": [
        "Davide Petraz"
    ],
    "date_of_panel_decision": "2025-08-28 00:00:00",
    "informal_english_translation": "<p>I. Disputed domain name: lachiocciola.eu<\/p>\n<p>II. Country of the Complainant: Italy, country of the Respondent: Italy<\/p>\n<p>III. Date of registration of the domain name: 30 October 2014<\/p>\n<p>IV. Rights relied on by the Complainant (B(11)(f) ADR Rules) on which the Panel based its decision:<br \/>Company name LA CHIOCCIOLA s.n.c. (where &ldquo;s.n.c.&rdquo; stands for &ldquo;societ&agrave; in nome collettivo&rdquo; an Italian term for a general partnership)<\/p>\n<p>V. Response submitted: No<\/p>\n<p>VI. Domain name is identical to the protected right of the Complainant<\/p>\n<p>VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (B(11)(f) ADR Rules):<br \/>1. No<br \/>2. Respondent did not submit a response, therefore there is no evidence of rights or legitimate interests<\/p>\n<p>VIII. Bad faith of the Respondent (B(11)(e) ADR Rules):<br \/>1. Yes<br \/>2. The Respondent registered the domain in his own name while he was a partner of the Complainant company, and although his status as partner officially ceased, he maintained the domain, refusing to transfer it to the Complainant.<\/p>\n<p>IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: none<\/p>\n<p>X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name&nbsp;<\/p>\n<p>XI. Procedural factors the Panel considers relevant: none<\/p>\n<p>XII. Is Complainant eligible? Yes<\/p>",
    "decision_domains": [],
    "panelist": null,
    "panellists_text": null
}