Case number | CAC-ADREU-005213 |
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Time of filing | 2009-06-25 14:23:43 |
Domain names | leganord.eu |
Case administrator
Name | Tereza Bartošková |
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Complainant
Organization / Name | Movimento Politico, LegaNord |
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Respondent
Organization / Name | Emmedi service SNC di Marchetti F. e Di Maio L., Luigi Di Maio |
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Inserire i dati su altri procedimenti legali, che secondo le informazioni della Commissione sono pendenti o risolti e che si riferiscono al nome a dominio controverso
La Commissione non è a conoscenza di altri procedimenti che siano pendenti o definiti in relazione al nome a dominio oggetto del presente procedimento.
Situazione reale
Il ricorrente è il Movimento Politico Lega Nord (di seguito: “Ricorrente”), con sede in Milano, Via Bellerio n. 41, costituto il 04.12.1989 come federazione denominata Lega Nord da sei movimenti politici (Lega Lombarda, Liga Veneta, Union Ligure, Alleanza Toscana, Lega Emiliano-Romagnola, Piemont Autonomista - Movimento Autonomista Piemontese). Dal 1989 ad oggi la denominazione del Ricorrente è stata modificata numerose volte, mantenendo sempre il nucleo Lega Nord (Lega Nord, Lega Nord Italia Federale, Lega Nord per l’Indipendenza della Padania).
In data 7.4.2006 Emmedi service SNC di Marchetti F. e Di Maio (di seguito: “Resistente”), con sede in Forio (NA), Via Mons. F. Schioppa n. 61, ha registrato il nome a dominio “leganord.eu”.
Il Ricorrente, dopo aver tentato di ottenere direttamente dal Resistente il trasferimento del nome a dominio oggetto del presente procedimento, ha presentato alla Corte Arbitrale Ceca (di seguito “Corte”) un ricorso ricevuto dalla stessa Corte in forma elettronica in data 5.6.2009 ed in forma cartacea in data 7.7.2009 (di seguito “Ricorso”). Il Ricorrente, con il Ricorso, ha richiesto che il nome a dominio “leganord.eu” sia sottoposto alla procedura di riassegnazione prevista dall’art. 22(11) del Regolamento di Assegnazione e Gestione dei Nomi a Dominio sotto il cc.TLD “.eu” e, più specificamente, poiché è soggetto giuridico avente sede legale nel territorio della Comunità Europea, ai sensi dell’art. 4(2) del Reg. CE n. 733/2002, che il nome a dominio “leganord.eu” venga trasferito in capo al Ricorrente medesimo.
Il Resistente ha presentato un controricorso in forma elettronica in data 21.7.2009 (di seguito “Controricorso”), chiedendo il rigetto del Ricorso. Non avendo ricevuto il Controricorso in forma cartacea, in data 24.8.2009, la Corte ha comunicato al Resistente la fissazione del termine di sette (7) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per eliminare il difetto. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, in data 15.9.2009, la Corte ha constatato il mancato adempimento dei doveri del Resistente.
La data formale dell’inizio della procedura ADR è il 25.6.2009.
In data 7.4.2006 Emmedi service SNC di Marchetti F. e Di Maio (di seguito: “Resistente”), con sede in Forio (NA), Via Mons. F. Schioppa n. 61, ha registrato il nome a dominio “leganord.eu”.
Il Ricorrente, dopo aver tentato di ottenere direttamente dal Resistente il trasferimento del nome a dominio oggetto del presente procedimento, ha presentato alla Corte Arbitrale Ceca (di seguito “Corte”) un ricorso ricevuto dalla stessa Corte in forma elettronica in data 5.6.2009 ed in forma cartacea in data 7.7.2009 (di seguito “Ricorso”). Il Ricorrente, con il Ricorso, ha richiesto che il nome a dominio “leganord.eu” sia sottoposto alla procedura di riassegnazione prevista dall’art. 22(11) del Regolamento di Assegnazione e Gestione dei Nomi a Dominio sotto il cc.TLD “.eu” e, più specificamente, poiché è soggetto giuridico avente sede legale nel territorio della Comunità Europea, ai sensi dell’art. 4(2) del Reg. CE n. 733/2002, che il nome a dominio “leganord.eu” venga trasferito in capo al Ricorrente medesimo.
Il Resistente ha presentato un controricorso in forma elettronica in data 21.7.2009 (di seguito “Controricorso”), chiedendo il rigetto del Ricorso. Non avendo ricevuto il Controricorso in forma cartacea, in data 24.8.2009, la Corte ha comunicato al Resistente la fissazione del termine di sette (7) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per eliminare il difetto. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, in data 15.9.2009, la Corte ha constatato il mancato adempimento dei doveri del Resistente.
La data formale dell’inizio della procedura ADR è il 25.6.2009.
A. Ricorrente
I) Diritti anteriori del Ricorrente sul nome “Lega Nord” e notorietà del Movimento Politico Lega Nord.
Il Ricorrente afferma nel Ricorso di essere un partito molto noto in Italia, fondato a Bergamo nel 1989, identificato con la denominazione Lega Nord in ambito istituzionale italiano (nel Governo e nel Parlamento) ed estero (nel Parlamento Europeo, NATO), politico, amministrativo, nonché sociale. Il Ricorrente afferma, inoltre, di partecipare alle elezioni e di promuovere la propria ideologia con l’utilizzo del simbolo in cui è presente la denominazione Lega Nord, allegando copia fotostatica di alcuni manifesti (All. 6) affissi dallo stesso negli ultimi anni.
II) Mancanza di un diritto o un interesse legittimo del Resistente sul nome a dominio contestato.
Il Ricorrente sostiene che il Resistente non può vantare alcun diritto o interesse legittimo sul nome a dominio “leganord.eu”, atteso che quest’ultimo non è stato mai autorizzato a registrare o utilizzare il termine “leganord”, neppure come nome a dominio. Rileva, altresì, che il Resistente non risulta comunemente noto in ambito nazionale, comunitario o internazionale, neppure localmente, e che non ha alcun collegamento con l’attività politica del Ricorrente stesso. Evidenzia, pertanto, che il Resistente non può vantare nessun collegamento con la denominazione Lega Nord.
III) Registrazione e utilizzo in mala fede del nome a dominio contestato.
Secondo il Ricorrente la registrazione del nome a dominio da parte del Resistente in data 7.4.2006 è avvenuta in mala fede, cioè con la conoscenza che la registrazione avrebbe violato un diritto del Ricorrente, dato che il Resistente non poteva ignorare la notorietà del Ricorrente come movimento politico. Aggiunge, inoltre, che il nome a dominio contestato non è mai stato utilizzato e attualmente è una pagina bianca. A nulla sono valsi gli inviti al Resistente di cedere il nome a dominio in oggetto.
Il Ricorrente afferma nel Ricorso di essere un partito molto noto in Italia, fondato a Bergamo nel 1989, identificato con la denominazione Lega Nord in ambito istituzionale italiano (nel Governo e nel Parlamento) ed estero (nel Parlamento Europeo, NATO), politico, amministrativo, nonché sociale. Il Ricorrente afferma, inoltre, di partecipare alle elezioni e di promuovere la propria ideologia con l’utilizzo del simbolo in cui è presente la denominazione Lega Nord, allegando copia fotostatica di alcuni manifesti (All. 6) affissi dallo stesso negli ultimi anni.
II) Mancanza di un diritto o un interesse legittimo del Resistente sul nome a dominio contestato.
Il Ricorrente sostiene che il Resistente non può vantare alcun diritto o interesse legittimo sul nome a dominio “leganord.eu”, atteso che quest’ultimo non è stato mai autorizzato a registrare o utilizzare il termine “leganord”, neppure come nome a dominio. Rileva, altresì, che il Resistente non risulta comunemente noto in ambito nazionale, comunitario o internazionale, neppure localmente, e che non ha alcun collegamento con l’attività politica del Ricorrente stesso. Evidenzia, pertanto, che il Resistente non può vantare nessun collegamento con la denominazione Lega Nord.
III) Registrazione e utilizzo in mala fede del nome a dominio contestato.
Secondo il Ricorrente la registrazione del nome a dominio da parte del Resistente in data 7.4.2006 è avvenuta in mala fede, cioè con la conoscenza che la registrazione avrebbe violato un diritto del Ricorrente, dato che il Resistente non poteva ignorare la notorietà del Ricorrente come movimento politico. Aggiunge, inoltre, che il nome a dominio contestato non è mai stato utilizzato e attualmente è una pagina bianca. A nulla sono valsi gli inviti al Resistente di cedere il nome a dominio in oggetto.
B. Resistente
Il Resistente nel proprio Controricorso ha affermato che il dominio “leganord.eu” è stato registrato successivamente allo scadere del “Sunrise Period” che tutelava i titolari dei diritti preesistenti, consentendo di richiedere i corrispondenti domini con quattro mesi di anticipo rispetto all’inizio delle registrazioni aperte a tutti. Superata questa fase, secondo il Resistente, chiunque può registrare un nome a dominio, dato che non è necessario alcun requisito per la registrazione dei nomi comuni, quali appunto la denominazione “lega nord”.
Inoltre, il Resistente esponeva che il mancato utilizzo del dominio contestato è dovuto a problemi di carattere tecnico ed amministrativo.
Inoltre, il Resistente esponeva che il mancato utilizzo del dominio contestato è dovuto a problemi di carattere tecnico ed amministrativo.
Discussione e conclusioni
1. Aspetti introduttivi
Ai fini della definizione del presente procedimento è fondamentale l’articolo 21 del Regolamento CE n. 874/2004 della Commissione del 28.4.2004 (di seguito “Regolamento”).
Il menzionato articolo 21(1) prevede la revocabilità di un nome a dominio, a seguito di una procedura giudiziaria o extragiudiziale, qualora sia identico o presenti analogie tali da poter essere confuso con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario – quali i diritti di cui all’articolo 10(1) - e ove tale nome a dominio sia stato registrato da un titolare che non possa far valere un diritto o un interesse legittimo sul nome, oppure sia stato registrato o sia usato in mala fede.
L’articolo 10(1), per quanto qui d’interesse, afferma che “Per “diritti preesistenti” si intendono, tra l’altro, marchi nazionali registrati, marchi comunitari registrati, indicazioni o denominazioni geografiche di origine e, nella misura in cui siano tutelati dal diritto nazionale dello Stato membro in cui sono detenuti, marchi non registrati, nomi commerciali, identificatori di imprese, nomi di imprese, cognomi e titoli distintivi di opere letterarie e artistiche protette”.
Il paragrafo B(11) delle regole ADR specifica che l’onere della prova in merito alla dimostrazione dei fatti di cui sopra spetta al Ricorrente; oggetto della valutazione della Commissione nel presente procedimento è, pertanto, il corretto assolvimento o meno dell’onere della prova da parte del Ricorrente medesimo.
Quanto alla non conformità del Controricorso ai requisiti formali delle regole ADR, il paragrafo B(3)(d) prevede che, spirato il termine fissato dalla Corte per eliminare i difetti, il Controricorso si intende come mai presentato dal Resistente. La Commissione, a sua discrezione, può decidere se prendere in considerazione il Controricorso presentato in via elettronica.
2. Identità del nome a dominio con diritti preesistenti
In primo luogo, la Commissione ritiene dimostrata dal Ricorrente l’identità del nome a dominio oggetto del presente procedimento con il nome sul quale il medesimo vanta un diritto. Dall’esame della documentazione prodotta risulta infatti come il nome a dominio registrato dal Resistente rappresenti il nome con il quale è comunemente conosciuto, nonché il nucleo distintivo della denominazione del Ricorrente. Peraltro, l’articolo 21(1)(a) del Regolamento non richiede neppure l’assoluta identità col nome tutelato, essendo sufficiente una similitudine confusoria.
Nell’ordinamento giuridico italiano i partiti politici trovano la loro disciplina normativa negli articoli 36-38 del Codice Civile italiano così essendo identificati come associazioni non riconosciute. Per giurisprudenza e dottrina consolidata, la denominazione dell’associazione non riconosciuta, anche in forma riassuntiva o sintetizzata in una sigla, è tutelata alla stregua del nome. Conseguentemente a ciò, la denominazione (o nome) e i simboli dei partiti politici trovano tutela anche in base all’articolo 7 del Codice Civile italiano (“La persona alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento del danno. L’autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.”). Tale disposizione normativa rappresenta il “diritto preesistente riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale” di cui all’articolo 10 del Regolamento relativamente al caso de quo. E’ pacifico, infatti, che il sopra citato articolo, stante l’inciso “tra l’altro”, presenta una lista a mero titolo esemplificativo e non esaustivo di ciò che può essere invocato quale diritto preesistente (cfr. decisione nel procedimento n. 04690 – Regione Toscana c. Maurizio Lussetti – FIRENZE).
Nello specifico, la giurisprudenza italiana ha affermato che costituisce usurpazione del nome in senso ampio l’utilizzo da parte di un terzo del nome altrui, anche attraverso la registrazione del nome stesso come dominio quando in mala fede; e in tali casi la tutela al nome può essere diretta a salvaguardare l’onore, l’identità personale, gli interessi sottesi, anche economici.
E’, per la Commissione, indubitabile che le denominazioni ed i simboli dei partiti politici sono elementi particolarmente importanti, perché solo attraverso essi vengono identificati dalla comunità sociale, risultando i principali mezzi con cui veicolare le proprie idee, la propria identità, gli specifici intendimenti nel contesto sociale della nazione in cui operano. Ciò, peraltro, riveste una particolare rilevanza non solo nelle sedi politico-istituzionali, ma anche, e soprattutto, nei contesti di promozione elettorale, convegni, comizi e quanto altro.
Tale rilevanza, peraltro, trova conferma nell’art. 14 della Legge Elettorale italiana, nonché nel parere espresso dal Ministero dell’Interno italiano in data 13.3.2006 (vedasi http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=15) che, seppur per un differente caso, ha confermato quanto sopra espresso: “Ai fini che qui interessano emerge che l’appartenenza del simbolo ad un partito è il principale elemento identificativo del gruppo e deve essere unico e inconfondibile rispetto a quello degli altri partiti politici e quindi anche di altri soggetti giuridici che con esso non possono identificarsi.”. Con ciò descrivendo, appieno la posizione del Resistente.
Oltre a quanto sopra esposto, la Commissione – analizzando il caso de quo sotto altro punto di vista normativo - pare poter dare rilevanza al fatto che il nome “Lega Nord” è stato utilizzato in modo uniforme, costante e diffuso quantomeno sul territorio italiano, dando in capo al Ricorrente il diritto al marchio di fatto, o non registrato. Poiché è pacifica in giurisprudenza e in dottrina, essendo questi modi alternativi di costituzione del diritto, l’unità della nozione di marchio sia esso di fatto che registrato (ex articolo 12 “Novità” del Codice della Proprietà Industriale italiano), trova altrettanto pacifico accoglimento il principio dell’unitarietà dei segni distintivi, con ciò ponendo sullo stesso piano della tutela normativa sia i marchi registrati che non registrati, o di fatto, ma anche i nomi a dominio. Ciò trova conferma nell’articolo 22 “Unitarietà dei segni distintivi” del Codice della Proprietà Industriale italiano dove si afferma che: “(1) E’ vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all’altrui marchio se, a causa dell’identità o affinità dell’attività d’impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni. (2) Il divieto di cui al comma 1 si estende all’adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l’uso del segno senza giusto motivo consentesi trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”.
Già queste due nozioni normative dovrebbero far rilevare in capo al Ricorrente il diritto esclusivo sul nome a dominio che utilizzi, anche solo in parte o comunque in modo confondibile, il nome “Lega Nord”.
Questa prima conclusione pare poter essere ulteriormente rafforzata dal dettato dell’articolo 8 “Ritratti di persone, nomi e segni notori” del Codice di Proprietà Industriale italiano per il quale nessuno, al di fuori del legittimo titolare del marchio possa registrare nomi a dominio che rechino confusione col marchio di cui è titolare.
L’articolo 8, 3 comma, infatti recita che: ”Se notori, possono essere registrati come marchio solo dall’avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.”
3. Prova di diritti o interessi legittimi
Come già sopra rilevato, il Ricorrente ha altresì l’onere di provare l’assenza in capo al Resistente di un diritto o di un interesse legittimo sul nome a dominio contestato.
L’articolo 21(2) del Regolamento precisa che il legittimo interesse può essere dimostrato quando:
(a) prima di qualsiasi avviso di procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie, il titolare di un nome di dominio abbia utilizzato il nome a dominio o un nome corrispondente al nome a dominio nell’ambito di un’offerta di beni o servizi o possa dimostrare che si apprestava che si apprestava a farlo;
(b) il titolare di un nome a dominio sia un’impresa, un’organizzazione o una persona fisica comunemente nota con il nome a dominio, anche in mancanza di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario;
(c) il titolare di un nome a dominio faccia un uso legittimo e non commerciale o un uso corretto del nome a dominio, senza alcun intento di fuorviare i consumatori o di nuocere alla reputazione di in nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario. Come confermato in precedenti decisioni di questa Corte (cfr. decisioni nei procedimenti n. 03820 - John Rich & Sons Investment Holding Company c. NETLINE srl - WOOLRICH; n. 02888 - Germanwings GmbH c. Vassillios Xefteris - GERMANWINGS; n. 01250 - Voca Limited c. Name Battery Ltd. - VOCA), tale prova, vertente su circostanza negativa, è di difficile, se non impossibile, assolvimento. Tuttavia, perché si ritenga raggiunta detta prova, occorre che venga accertato un concorso di elementi e circostanze che consenta di concludere che in capo al Resistente non esiste un diritto o un interesse legittimo sul nome a dominio contestato. Questa Commissione ritiene che detta prova sia stata raggiunta nel presente procedimento in base al concorso delle seguenti circostanze:
- il Ricorrente ha rilevato che non risulta da nessun dato che il Resistente sia comunemente noto con il nome corrispondente al nome a dominio controverso;
- il sito web corrispondente al nome a dominio “leganord” consiste attualmente in una pagina inattiva, mai utilizzata per pubblicare specifici contenuti e pertanto, è possibile dedurre che il Resistente non abbia mai fatto un uso legittimo e non commerciale o un uso corretto del nome a dominio, senza alcun intento di fuorviare i consumatori o di nuocere alla reputazione di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario del Ricorrente;
- il Ricorrente ha dichiarato di non aver mai autorizzato il Resistente ad utilizzare in alcun modo il termine “leganord”, né a registrarlo come nome a dominio;
- il Resistente nel proprio Controricorso nulla ha obiettato riguardo alle affermazioni del Ricorrente ed in particolare nulla ha detto in relazione ad un eventuale preuso del nome a dominio contestato o di un nome corrispondente allo stesso; non ha affermato o dimostrato di essere un’impresa comunemente nota con il nome “leganord”; né ha evidenziato un suo potenziale interesse all’utilizzo di quel nome a dominio.
Il Resistente si è limitato ad affermare che successivamente al termine del “Sunrise Period” chiunque possa chiedere la registrazione di un nome a dominio con l’estensione “.eu”, indipendentemente dal possesso di un diritto alla denominazione.
In merito a quest’ultima affermazione del Resistente, la Commissione rileva come la stessa debba ritenersi infondata e non supportata da alcun fondamento di carattere giuridico. L’articolo 21 del Regolamento, che ha la funzione specifica di tutelare (in ogni momento) i titolari di diritti preesistenti su un nome da registrazioni di domain names speculative o abusive, ha trovato principale applicazione proprio nel periodo successivo al “Sunrise Period”. Tale periodo, infatti, riservando la possibilità di registrare nomi a dominio ai titolari di corrispondenti diritti preesistenti stabiliti dal diritto nazionale o comunitario, aveva proprio la funzione di limitare i rischi di registrazioni abusive o speculative. Come già sostenuto da questa Corte in precedenti decisioni (cfr. decisione nel procedimento n. 04921 - CIN di Lacose Sotinco, Tintas e Vernizes, Soc. Unip. Lda c. Kubilay Platanissos - SOTINCO) il fatto di registrare un nome a dominio “.eu” dopo il “Sunrise Period”, non legittima quindi di per sé tale registrazione e non può considerarsi in ogni caso sufficiente a provare un diritto o un legittimo interesse del richiedente. Costituisce un obbligo del richiedente di informarsi se la registrazione di un nome a dominio “.eu” sia suscettibile di ledere diritti preesistenti di terzi riconosciuti dal diritto nazionale o dal diritto comunitario. La stessa affermazione del Resistente nel proprio Controricorso oltre ad essere, come visto, priva di alcuna giustificazione giuridica, può essere utilizzata da questa Commissione quale ulteriore indice di mancanza di un interesse legittimo dello stesso sul nome “leganord”.
4. Prova della mala fede
La Commissione rileva che, avendo il Ricorrente dimostrato che il nome a dominio contestato è identico alla denominazione del medesimo e l’assenza sullo stesso nome di un diritto o di un interesse legittimo del Resistente, non risulta necessario ai fini delle definizione del presente procedimento accertare se il Resistente abbia registrato o utilizzato in mala fede il nome a dominio oggetto del Ricorso. Tuttavia, questa Commissione per maggiore completezza ritiene opportuno valutare anche questo aspetto.
Sotto questo profilo l’articolo 21(3) del Regolamento prevede una serie di circostanze che possono essere valutate dalla Commissione come indice della registrazione o utilizzo in mala fede di un nome a dominio.
L’elencazione contenuta in questo articolo deve ritenersi non esaustiva e la Commissione ha comunque la possibilità di ricavare anche da altri elementi la prova della mala fede (cfr. decisione nel procedimento n. 04362 - Fiere Internazionali di Bologna Spa c. Midweb Srl - FIERADIBOLOGNA). Nel caso di specie, la Commissione ritiene che, attesa la notorietà della denominazione del movimento politico Lega Nord, sia inverosimile che il Resistente la ignorasse al momento della registrazione del nome a dominio contestato. Si considerino anche le vaste e diffuse campagne politiche, promozionali ed elettorali effettuate dal Ricorrente, ed è quindi impensabile che il Resistente non ne conoscesse l’esistenza. Pertanto, si deve escludere che la registrazione del dominio in questione possa attribuirsi ad un mero caso e non ad una piena consapevolezza ed intenzionalità di sfruttare la notorietà del Ricorrente. Le precedenti considerazioni conducono a ritenere sussistente la mala fede, dato che il Resistente, a giudizio della Commissione, si era ben rappresentato, nel momento in cui ha registrato il nome a dominio contestato, l’identità dello stesso con la denominazione del Ricorrente, sciente di ledere diritti altrui.
Dall’altro canto, neppure il comportamento tenuto dal Resistente nella fase successiva alla registrazione è connotato dai caratteri della buona fede. Come più volte evidenziato da questa Corte (cfr. procedimenti n. 2235 e n. 4949), una volta dimostrato il diritto preesistente del Ricorrente, rimane solo un numero limitato di modi in cui il Resistente potrebbe utilizzare il nome a dominio che non siano connotati da mala fede. Il Resistente dalla data della sua registrazione (7.4.2006) non ha mai utilizzato il nome a dominio contestato, al quale corrisponde una pagina web inattiva. Tale mancato utilizzo del nome a dominio (c.d. passive holding) da parte del Resistente prolungatosi per oltre tre anni dalla registrazione costituisce, unitamente agli altri elementi, un ulteriore elemento idoneo a dimostrare la mala fede dello stesso ai sensi dell’articolo 21(3)(b)(ii). Appare irrilevante l’affermazione del Resistente che il mancato utilizzo è dovuto a problemi di carattere tecnico e amministrativo.
Nel caso di specie, il Resistente non appare aver avuto altro scopo nella registrazione del nome a dominio contestato, se non quello di impedire al Ricorrente di utilizzare il nome a dominio corrispondente alla denominazione dello stesso.
5. Conclusione
La Commissione ritiene che il Ricorrente ha giusto diritto per poter agire sia in base alle norme afferenti al diritto al nome regolate dal Codice Civile Italiano, sia in base alla normativa di cui alla Legge Elettorale italiana, sia in base ai diritti conseguenti al marchio (di fatto) regolato al Codice della Proprietà Industriale Italiano.
La Commissione ritiene altresì che il Resistente non abbia dato alcuna prova atta a giustificare – in base alle norme applicabili – la legittima registrazione del nome a dominio “leganord.eu” a suo nome.
La Commissione, tutto ciò rilevato e come sopra motivato, ritiene che il nome a dominio “leganord.eu” sia stato registrato dal Resistente senza l’esistenza di un correlativo diritto, o interesse legittimo, ed in mala fede con ciò ledendo il pari diritto del Ricorrente.
Conseguentemente, con riferimento all’articolo 21 e all’articolo 22(11) del Regolamento, la Commissione, considerate le richieste del Ricorrente, decide di revocare il nome a dominio in capo al Resistente e ravvisando i criteri generali di cui all’articolo 4(2)(b) del Regolamento CE n. 733/2002 essendo il Ricorrente un’organizzazione stabilita nel territorio comunitario, dispone il trasferimento dello stesso nome a dominio in capo al Ricorrente.
Ai fini della definizione del presente procedimento è fondamentale l’articolo 21 del Regolamento CE n. 874/2004 della Commissione del 28.4.2004 (di seguito “Regolamento”).
Il menzionato articolo 21(1) prevede la revocabilità di un nome a dominio, a seguito di una procedura giudiziaria o extragiudiziale, qualora sia identico o presenti analogie tali da poter essere confuso con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario – quali i diritti di cui all’articolo 10(1) - e ove tale nome a dominio sia stato registrato da un titolare che non possa far valere un diritto o un interesse legittimo sul nome, oppure sia stato registrato o sia usato in mala fede.
L’articolo 10(1), per quanto qui d’interesse, afferma che “Per “diritti preesistenti” si intendono, tra l’altro, marchi nazionali registrati, marchi comunitari registrati, indicazioni o denominazioni geografiche di origine e, nella misura in cui siano tutelati dal diritto nazionale dello Stato membro in cui sono detenuti, marchi non registrati, nomi commerciali, identificatori di imprese, nomi di imprese, cognomi e titoli distintivi di opere letterarie e artistiche protette”.
Il paragrafo B(11) delle regole ADR specifica che l’onere della prova in merito alla dimostrazione dei fatti di cui sopra spetta al Ricorrente; oggetto della valutazione della Commissione nel presente procedimento è, pertanto, il corretto assolvimento o meno dell’onere della prova da parte del Ricorrente medesimo.
Quanto alla non conformità del Controricorso ai requisiti formali delle regole ADR, il paragrafo B(3)(d) prevede che, spirato il termine fissato dalla Corte per eliminare i difetti, il Controricorso si intende come mai presentato dal Resistente. La Commissione, a sua discrezione, può decidere se prendere in considerazione il Controricorso presentato in via elettronica.
2. Identità del nome a dominio con diritti preesistenti
In primo luogo, la Commissione ritiene dimostrata dal Ricorrente l’identità del nome a dominio oggetto del presente procedimento con il nome sul quale il medesimo vanta un diritto. Dall’esame della documentazione prodotta risulta infatti come il nome a dominio registrato dal Resistente rappresenti il nome con il quale è comunemente conosciuto, nonché il nucleo distintivo della denominazione del Ricorrente. Peraltro, l’articolo 21(1)(a) del Regolamento non richiede neppure l’assoluta identità col nome tutelato, essendo sufficiente una similitudine confusoria.
Nell’ordinamento giuridico italiano i partiti politici trovano la loro disciplina normativa negli articoli 36-38 del Codice Civile italiano così essendo identificati come associazioni non riconosciute. Per giurisprudenza e dottrina consolidata, la denominazione dell’associazione non riconosciuta, anche in forma riassuntiva o sintetizzata in una sigla, è tutelata alla stregua del nome. Conseguentemente a ciò, la denominazione (o nome) e i simboli dei partiti politici trovano tutela anche in base all’articolo 7 del Codice Civile italiano (“La persona alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento del danno. L’autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.”). Tale disposizione normativa rappresenta il “diritto preesistente riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale” di cui all’articolo 10 del Regolamento relativamente al caso de quo. E’ pacifico, infatti, che il sopra citato articolo, stante l’inciso “tra l’altro”, presenta una lista a mero titolo esemplificativo e non esaustivo di ciò che può essere invocato quale diritto preesistente (cfr. decisione nel procedimento n. 04690 – Regione Toscana c. Maurizio Lussetti – FIRENZE).
Nello specifico, la giurisprudenza italiana ha affermato che costituisce usurpazione del nome in senso ampio l’utilizzo da parte di un terzo del nome altrui, anche attraverso la registrazione del nome stesso come dominio quando in mala fede; e in tali casi la tutela al nome può essere diretta a salvaguardare l’onore, l’identità personale, gli interessi sottesi, anche economici.
E’, per la Commissione, indubitabile che le denominazioni ed i simboli dei partiti politici sono elementi particolarmente importanti, perché solo attraverso essi vengono identificati dalla comunità sociale, risultando i principali mezzi con cui veicolare le proprie idee, la propria identità, gli specifici intendimenti nel contesto sociale della nazione in cui operano. Ciò, peraltro, riveste una particolare rilevanza non solo nelle sedi politico-istituzionali, ma anche, e soprattutto, nei contesti di promozione elettorale, convegni, comizi e quanto altro.
Tale rilevanza, peraltro, trova conferma nell’art. 14 della Legge Elettorale italiana, nonché nel parere espresso dal Ministero dell’Interno italiano in data 13.3.2006 (vedasi http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=15) che, seppur per un differente caso, ha confermato quanto sopra espresso: “Ai fini che qui interessano emerge che l’appartenenza del simbolo ad un partito è il principale elemento identificativo del gruppo e deve essere unico e inconfondibile rispetto a quello degli altri partiti politici e quindi anche di altri soggetti giuridici che con esso non possono identificarsi.”. Con ciò descrivendo, appieno la posizione del Resistente.
Oltre a quanto sopra esposto, la Commissione – analizzando il caso de quo sotto altro punto di vista normativo - pare poter dare rilevanza al fatto che il nome “Lega Nord” è stato utilizzato in modo uniforme, costante e diffuso quantomeno sul territorio italiano, dando in capo al Ricorrente il diritto al marchio di fatto, o non registrato. Poiché è pacifica in giurisprudenza e in dottrina, essendo questi modi alternativi di costituzione del diritto, l’unità della nozione di marchio sia esso di fatto che registrato (ex articolo 12 “Novità” del Codice della Proprietà Industriale italiano), trova altrettanto pacifico accoglimento il principio dell’unitarietà dei segni distintivi, con ciò ponendo sullo stesso piano della tutela normativa sia i marchi registrati che non registrati, o di fatto, ma anche i nomi a dominio. Ciò trova conferma nell’articolo 22 “Unitarietà dei segni distintivi” del Codice della Proprietà Industriale italiano dove si afferma che: “(1) E’ vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all’altrui marchio se, a causa dell’identità o affinità dell’attività d’impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni. (2) Il divieto di cui al comma 1 si estende all’adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l’uso del segno senza giusto motivo consentesi trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”.
Già queste due nozioni normative dovrebbero far rilevare in capo al Ricorrente il diritto esclusivo sul nome a dominio che utilizzi, anche solo in parte o comunque in modo confondibile, il nome “Lega Nord”.
Questa prima conclusione pare poter essere ulteriormente rafforzata dal dettato dell’articolo 8 “Ritratti di persone, nomi e segni notori” del Codice di Proprietà Industriale italiano per il quale nessuno, al di fuori del legittimo titolare del marchio possa registrare nomi a dominio che rechino confusione col marchio di cui è titolare.
L’articolo 8, 3 comma, infatti recita che: ”Se notori, possono essere registrati come marchio solo dall’avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.”
3. Prova di diritti o interessi legittimi
Come già sopra rilevato, il Ricorrente ha altresì l’onere di provare l’assenza in capo al Resistente di un diritto o di un interesse legittimo sul nome a dominio contestato.
L’articolo 21(2) del Regolamento precisa che il legittimo interesse può essere dimostrato quando:
(a) prima di qualsiasi avviso di procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie, il titolare di un nome di dominio abbia utilizzato il nome a dominio o un nome corrispondente al nome a dominio nell’ambito di un’offerta di beni o servizi o possa dimostrare che si apprestava che si apprestava a farlo;
(b) il titolare di un nome a dominio sia un’impresa, un’organizzazione o una persona fisica comunemente nota con il nome a dominio, anche in mancanza di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario;
(c) il titolare di un nome a dominio faccia un uso legittimo e non commerciale o un uso corretto del nome a dominio, senza alcun intento di fuorviare i consumatori o di nuocere alla reputazione di in nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario. Come confermato in precedenti decisioni di questa Corte (cfr. decisioni nei procedimenti n. 03820 - John Rich & Sons Investment Holding Company c. NETLINE srl - WOOLRICH; n. 02888 - Germanwings GmbH c. Vassillios Xefteris - GERMANWINGS; n. 01250 - Voca Limited c. Name Battery Ltd. - VOCA), tale prova, vertente su circostanza negativa, è di difficile, se non impossibile, assolvimento. Tuttavia, perché si ritenga raggiunta detta prova, occorre che venga accertato un concorso di elementi e circostanze che consenta di concludere che in capo al Resistente non esiste un diritto o un interesse legittimo sul nome a dominio contestato. Questa Commissione ritiene che detta prova sia stata raggiunta nel presente procedimento in base al concorso delle seguenti circostanze:
- il Ricorrente ha rilevato che non risulta da nessun dato che il Resistente sia comunemente noto con il nome corrispondente al nome a dominio controverso;
- il sito web corrispondente al nome a dominio “leganord” consiste attualmente in una pagina inattiva, mai utilizzata per pubblicare specifici contenuti e pertanto, è possibile dedurre che il Resistente non abbia mai fatto un uso legittimo e non commerciale o un uso corretto del nome a dominio, senza alcun intento di fuorviare i consumatori o di nuocere alla reputazione di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario del Ricorrente;
- il Ricorrente ha dichiarato di non aver mai autorizzato il Resistente ad utilizzare in alcun modo il termine “leganord”, né a registrarlo come nome a dominio;
- il Resistente nel proprio Controricorso nulla ha obiettato riguardo alle affermazioni del Ricorrente ed in particolare nulla ha detto in relazione ad un eventuale preuso del nome a dominio contestato o di un nome corrispondente allo stesso; non ha affermato o dimostrato di essere un’impresa comunemente nota con il nome “leganord”; né ha evidenziato un suo potenziale interesse all’utilizzo di quel nome a dominio.
Il Resistente si è limitato ad affermare che successivamente al termine del “Sunrise Period” chiunque possa chiedere la registrazione di un nome a dominio con l’estensione “.eu”, indipendentemente dal possesso di un diritto alla denominazione.
In merito a quest’ultima affermazione del Resistente, la Commissione rileva come la stessa debba ritenersi infondata e non supportata da alcun fondamento di carattere giuridico. L’articolo 21 del Regolamento, che ha la funzione specifica di tutelare (in ogni momento) i titolari di diritti preesistenti su un nome da registrazioni di domain names speculative o abusive, ha trovato principale applicazione proprio nel periodo successivo al “Sunrise Period”. Tale periodo, infatti, riservando la possibilità di registrare nomi a dominio ai titolari di corrispondenti diritti preesistenti stabiliti dal diritto nazionale o comunitario, aveva proprio la funzione di limitare i rischi di registrazioni abusive o speculative. Come già sostenuto da questa Corte in precedenti decisioni (cfr. decisione nel procedimento n. 04921 - CIN di Lacose Sotinco, Tintas e Vernizes, Soc. Unip. Lda c. Kubilay Platanissos - SOTINCO) il fatto di registrare un nome a dominio “.eu” dopo il “Sunrise Period”, non legittima quindi di per sé tale registrazione e non può considerarsi in ogni caso sufficiente a provare un diritto o un legittimo interesse del richiedente. Costituisce un obbligo del richiedente di informarsi se la registrazione di un nome a dominio “.eu” sia suscettibile di ledere diritti preesistenti di terzi riconosciuti dal diritto nazionale o dal diritto comunitario. La stessa affermazione del Resistente nel proprio Controricorso oltre ad essere, come visto, priva di alcuna giustificazione giuridica, può essere utilizzata da questa Commissione quale ulteriore indice di mancanza di un interesse legittimo dello stesso sul nome “leganord”.
4. Prova della mala fede
La Commissione rileva che, avendo il Ricorrente dimostrato che il nome a dominio contestato è identico alla denominazione del medesimo e l’assenza sullo stesso nome di un diritto o di un interesse legittimo del Resistente, non risulta necessario ai fini delle definizione del presente procedimento accertare se il Resistente abbia registrato o utilizzato in mala fede il nome a dominio oggetto del Ricorso. Tuttavia, questa Commissione per maggiore completezza ritiene opportuno valutare anche questo aspetto.
Sotto questo profilo l’articolo 21(3) del Regolamento prevede una serie di circostanze che possono essere valutate dalla Commissione come indice della registrazione o utilizzo in mala fede di un nome a dominio.
L’elencazione contenuta in questo articolo deve ritenersi non esaustiva e la Commissione ha comunque la possibilità di ricavare anche da altri elementi la prova della mala fede (cfr. decisione nel procedimento n. 04362 - Fiere Internazionali di Bologna Spa c. Midweb Srl - FIERADIBOLOGNA). Nel caso di specie, la Commissione ritiene che, attesa la notorietà della denominazione del movimento politico Lega Nord, sia inverosimile che il Resistente la ignorasse al momento della registrazione del nome a dominio contestato. Si considerino anche le vaste e diffuse campagne politiche, promozionali ed elettorali effettuate dal Ricorrente, ed è quindi impensabile che il Resistente non ne conoscesse l’esistenza. Pertanto, si deve escludere che la registrazione del dominio in questione possa attribuirsi ad un mero caso e non ad una piena consapevolezza ed intenzionalità di sfruttare la notorietà del Ricorrente. Le precedenti considerazioni conducono a ritenere sussistente la mala fede, dato che il Resistente, a giudizio della Commissione, si era ben rappresentato, nel momento in cui ha registrato il nome a dominio contestato, l’identità dello stesso con la denominazione del Ricorrente, sciente di ledere diritti altrui.
Dall’altro canto, neppure il comportamento tenuto dal Resistente nella fase successiva alla registrazione è connotato dai caratteri della buona fede. Come più volte evidenziato da questa Corte (cfr. procedimenti n. 2235 e n. 4949), una volta dimostrato il diritto preesistente del Ricorrente, rimane solo un numero limitato di modi in cui il Resistente potrebbe utilizzare il nome a dominio che non siano connotati da mala fede. Il Resistente dalla data della sua registrazione (7.4.2006) non ha mai utilizzato il nome a dominio contestato, al quale corrisponde una pagina web inattiva. Tale mancato utilizzo del nome a dominio (c.d. passive holding) da parte del Resistente prolungatosi per oltre tre anni dalla registrazione costituisce, unitamente agli altri elementi, un ulteriore elemento idoneo a dimostrare la mala fede dello stesso ai sensi dell’articolo 21(3)(b)(ii). Appare irrilevante l’affermazione del Resistente che il mancato utilizzo è dovuto a problemi di carattere tecnico e amministrativo.
Nel caso di specie, il Resistente non appare aver avuto altro scopo nella registrazione del nome a dominio contestato, se non quello di impedire al Ricorrente di utilizzare il nome a dominio corrispondente alla denominazione dello stesso.
5. Conclusione
La Commissione ritiene che il Ricorrente ha giusto diritto per poter agire sia in base alle norme afferenti al diritto al nome regolate dal Codice Civile Italiano, sia in base alla normativa di cui alla Legge Elettorale italiana, sia in base ai diritti conseguenti al marchio (di fatto) regolato al Codice della Proprietà Industriale Italiano.
La Commissione ritiene altresì che il Resistente non abbia dato alcuna prova atta a giustificare – in base alle norme applicabili – la legittima registrazione del nome a dominio “leganord.eu” a suo nome.
La Commissione, tutto ciò rilevato e come sopra motivato, ritiene che il nome a dominio “leganord.eu” sia stato registrato dal Resistente senza l’esistenza di un correlativo diritto, o interesse legittimo, ed in mala fede con ciò ledendo il pari diritto del Ricorrente.
Conseguentemente, con riferimento all’articolo 21 e all’articolo 22(11) del Regolamento, la Commissione, considerate le richieste del Ricorrente, decide di revocare il nome a dominio in capo al Resistente e ravvisando i criteri generali di cui all’articolo 4(2)(b) del Regolamento CE n. 733/2002 essendo il Ricorrente un’organizzazione stabilita nel territorio comunitario, dispone il trasferimento dello stesso nome a dominio in capo al Ricorrente.
Decisione Arbitrale
Per le ragioni di cui sopra, la Commissione in conformità alle Regole ADR, par. B12(b) e (c) ha deciso di trasferire il nome a dominio LEGANORD al Ricorrente.
PANELISTS
Name | Michele Antonini |
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Data della Decisione Arbitrale
2009-10-13