Case number | CAC-ADREU-005650 |
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Time of filing | 2010-03-16 15:31:57 |
Domain names | fratelliberetta.eu |
Case administrator
Name | Tereza Bartošková |
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Complainant
Organization / Name | Salumificio Fratelli Beretta S.p.A. |
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Respondent
Organization / Name | Nico Maria Cavallo |
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Inserire i dati su altri procedimenti legali, che secondo le informazioni della Commissione sono pendenti o risolti e che si riferiscono al nome a dominio controverso
Questo Arbitro non è a conoscenza di altri procedimenti legali in corso aventi ad oggetto il nome a dominio “FRATELLIBERETTA.EU”.
Situazione reale
In data 16.03.2010, l’odierna Ricorrente Salumificio Fratelli Beretta S.p.A. (infra, “Fratelli Beretta”), con sede in Via Garibaldi n. 67, (23891) Barzanò (LC), Italia, ha presentato un Ricorso nei confronti del Resistente Sig. Nico Maria Cavallo (infra, “Sig. Cavallo”), residente in Via Bellini n. 49, (72018) San Michele Salentino (BR), Italia, richiedendo il trasferimento del nome a dominio “FRATELLIBERETTA.EU”. La lingua scelta per la procedura è l’italiano.
In data 16.03.2010, una volta certificato l’avvenuto pagamento dei costi della procedura, la Corte Arbitrale ha confermato la ricezione del Ricorso (la cui data ufficiale di presentazione è il 16.03.2010) e ha inoltrato la rituale domanda di verifica all’EURid.
In data 17.03.2010, EURid ha comunicato tutti i dettagli richiesti e ha informato la Corte Arbitrale di aver provveduto a bloccare il nome a dominio.
In data 19.03.2010, la Corte Arbitrale ha svolto la consueta checklist dei requisiti formali del Ricorso e ha dato comunicazione alle parti dell’inizio del procedimento ADR, informando il Resistente del termine di 30 (trenta) giorni lavorativi (a decorrere dal 19.03.2010) per costituirsi nella procedura depositando un Controricorso.
In data 07.05.2010, la Corte Arbitrale ha ribadito al Resistente il termine del 18.05.2010 per il deposito del Controricorso.
In data 19.05.2010, la Corte Arbitrale ha richiesto, una volta ancora, al Resistente se questi non fosse intenzionato a depositare il Controricorso e ha emesso formale comunicazione di mancato adempimento dei doveri del Resistente (per non aver depositato nei termini il proprio Controricorso).
In data 25.05.2010, questo Arbitro, scelto quale arbitro unico della presente procedura, ha sottoscritto la relativa dichiarazione di imparzialità e di indipendenza.
In data 26.05.2010, la pratica è stata trasmessa all’Arbitro incaricato e la data per l’emissione della decisione è stata fissata al 25.06.2010.
In data 16.03.2010, una volta certificato l’avvenuto pagamento dei costi della procedura, la Corte Arbitrale ha confermato la ricezione del Ricorso (la cui data ufficiale di presentazione è il 16.03.2010) e ha inoltrato la rituale domanda di verifica all’EURid.
In data 17.03.2010, EURid ha comunicato tutti i dettagli richiesti e ha informato la Corte Arbitrale di aver provveduto a bloccare il nome a dominio.
In data 19.03.2010, la Corte Arbitrale ha svolto la consueta checklist dei requisiti formali del Ricorso e ha dato comunicazione alle parti dell’inizio del procedimento ADR, informando il Resistente del termine di 30 (trenta) giorni lavorativi (a decorrere dal 19.03.2010) per costituirsi nella procedura depositando un Controricorso.
In data 07.05.2010, la Corte Arbitrale ha ribadito al Resistente il termine del 18.05.2010 per il deposito del Controricorso.
In data 19.05.2010, la Corte Arbitrale ha richiesto, una volta ancora, al Resistente se questi non fosse intenzionato a depositare il Controricorso e ha emesso formale comunicazione di mancato adempimento dei doveri del Resistente (per non aver depositato nei termini il proprio Controricorso).
In data 25.05.2010, questo Arbitro, scelto quale arbitro unico della presente procedura, ha sottoscritto la relativa dichiarazione di imparzialità e di indipendenza.
In data 26.05.2010, la pratica è stata trasmessa all’Arbitro incaricato e la data per l’emissione della decisione è stata fissata al 25.06.2010.
A. Ricorrente
La Ricorrente, con il proprio Ricorso, motiva dettagliatamente la richiesta di trasferimento del nome a dominio “FRATELLIBERETTA.EU” affermando, preliminarmente, di essere azienda leader nel mercato italiano nel campo alimentare (in particolare con riferimento ai prodotti di salumeria, quali affettati, insaccati, prosciutti, salami e affini), con una significativa presenza sia all’interno del mercato europeo sia di quello mondiale.
La Ricorrente, altresì, afferma la propria titolarità su diversi marchi registrati e segni distintivi tra i quali, in particolare, evidenzia i seguenti (allegando al Ricorso – sub allegati B e C – la relativa documentazione attestante la titolarità):
- marchio comunitario n. 387282, da domanda depositata in data 22.10.1996, concesso in data 19.10.1998 e rinnovato in data 22.10.2006, avente ad oggetto il marchio figurativo “Fratelli Beretta 1812 & figura a colori”, relativamente alle classi 29, 30 e 31;
- marchio comunitario n. 282764, da domanda depositata in data 07.06.1996, concesso in data 26.10.1998 e rinnovato in data 08.02.2006, avente ad oggetto il marchio denominativo “Fratelli Beretta dal 1812”, relativamente alle classi 29, 30 e 31;
- marchio comunitario n. 984831, da domanda depositata in data 10.11.1998, concesso in data 22.05.2002 e rinnovato in data 08.07.2008, avente ad oggetto il marchio denominativo “Beretta”, relativamente alle classi 29, 30, 31, 32, 33 e 42;
- nome a dominio “fratelliberetta.it”, registrato in data 12.03.2003;
- nome a dominio “fratelliberetta.com”, registrato in data 20.02.1999.
Per tali ragioni, la Ricorrente sostiene che il marchio “Fratelli Beretta” sarebbe conosciuto da parte del consumatore medio italiano.
La Ricorrente sostiene anche di aver inviato, in data 07.08.2009, una lettera di diffida per il tramite dei propri legali (sub allegato E), con la quale ha contestato all’odierno Resistente la condotta in violazione dei propri diritti sui marchi e segni distintivi e ha richiesto l’immediata cessazione di ogni utilizzo del nome a dominio “fratelliberetta.eu”, il trasferimento a titolo gratuito del medesimo nome a dominio a favore della Ricorrente e l’impegno a non più utilizzare in futuro in alcun modo il marchio “Fratelli Beretta”. La Ricorrente ha affermato che parte Resistente non ha fornito alcun riscontro a tale lettera di diffida.
In punto di diritto, la Ricorrente afferma che: A) il nome a dominio contestato sarebbe identico o confondibile con i marchi e i segni distintivi di cui essa è titolare; B) il Resistente non avrebbe alcun diritto o interesse legittimo alla registrazione del nome a dominio contestato; C) il Resistente avrebbe registrato e utilizzato in malafede il nome a dominio contestato.
Gli argomenti posti a supporto delle affermazioni di parte Ricorrente verranno esaminati più nel dettaglio nel prosieguo della decisione.
Per tali ragioni, la Ricorrente richiede “il trasferimento del nome a dominio contestato” ai sensi del par. B1(b)(11) della “Procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie .eu” (infra, “Regole ADR”).
La Ricorrente, altresì, afferma la propria titolarità su diversi marchi registrati e segni distintivi tra i quali, in particolare, evidenzia i seguenti (allegando al Ricorso – sub allegati B e C – la relativa documentazione attestante la titolarità):
- marchio comunitario n. 387282, da domanda depositata in data 22.10.1996, concesso in data 19.10.1998 e rinnovato in data 22.10.2006, avente ad oggetto il marchio figurativo “Fratelli Beretta 1812 & figura a colori”, relativamente alle classi 29, 30 e 31;
- marchio comunitario n. 282764, da domanda depositata in data 07.06.1996, concesso in data 26.10.1998 e rinnovato in data 08.02.2006, avente ad oggetto il marchio denominativo “Fratelli Beretta dal 1812”, relativamente alle classi 29, 30 e 31;
- marchio comunitario n. 984831, da domanda depositata in data 10.11.1998, concesso in data 22.05.2002 e rinnovato in data 08.07.2008, avente ad oggetto il marchio denominativo “Beretta”, relativamente alle classi 29, 30, 31, 32, 33 e 42;
- nome a dominio “fratelliberetta.it”, registrato in data 12.03.2003;
- nome a dominio “fratelliberetta.com”, registrato in data 20.02.1999.
Per tali ragioni, la Ricorrente sostiene che il marchio “Fratelli Beretta” sarebbe conosciuto da parte del consumatore medio italiano.
La Ricorrente sostiene anche di aver inviato, in data 07.08.2009, una lettera di diffida per il tramite dei propri legali (sub allegato E), con la quale ha contestato all’odierno Resistente la condotta in violazione dei propri diritti sui marchi e segni distintivi e ha richiesto l’immediata cessazione di ogni utilizzo del nome a dominio “fratelliberetta.eu”, il trasferimento a titolo gratuito del medesimo nome a dominio a favore della Ricorrente e l’impegno a non più utilizzare in futuro in alcun modo il marchio “Fratelli Beretta”. La Ricorrente ha affermato che parte Resistente non ha fornito alcun riscontro a tale lettera di diffida.
In punto di diritto, la Ricorrente afferma che: A) il nome a dominio contestato sarebbe identico o confondibile con i marchi e i segni distintivi di cui essa è titolare; B) il Resistente non avrebbe alcun diritto o interesse legittimo alla registrazione del nome a dominio contestato; C) il Resistente avrebbe registrato e utilizzato in malafede il nome a dominio contestato.
Gli argomenti posti a supporto delle affermazioni di parte Ricorrente verranno esaminati più nel dettaglio nel prosieguo della decisione.
Per tali ragioni, la Ricorrente richiede “il trasferimento del nome a dominio contestato” ai sensi del par. B1(b)(11) della “Procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie .eu” (infra, “Regole ADR”).
B. Resistente
In data 19.03.2010, la Corte Arbitrale ha informato il Resistente del termine di 30 (trenta) giorni lavorativi (a decorrere dal 19.03.2010) per costituirsi nella procedura depositando un Controricorso secondo quanto stabilito al par. B3 delle Regole ADR.
Successivamente, in data 07.05.2010, la Corte Arbitrale ha ribadito al Resistente il termine del 18.05.2010 per il deposito del Controricorso, secondo quanto stabilito al par. A2(k) delle Regole ADR.
Ancora, in data 19.05.2010, la Corte Arbitrale ha richiesto al Resistente se questi non fosse intenzionato a depositare il Controricorso e, attesa la mancata costituzione da parte di quest’ultimo, ha emesso formale comunicazione di mancato adempimento dei doveri del Resistente (per non aver depositato nei termini il proprio Controricorso).
Per tale ragione, il Resistente è contumace nel presente procedimento ADR.
Successivamente, in data 07.05.2010, la Corte Arbitrale ha ribadito al Resistente il termine del 18.05.2010 per il deposito del Controricorso, secondo quanto stabilito al par. A2(k) delle Regole ADR.
Ancora, in data 19.05.2010, la Corte Arbitrale ha richiesto al Resistente se questi non fosse intenzionato a depositare il Controricorso e, attesa la mancata costituzione da parte di quest’ultimo, ha emesso formale comunicazione di mancato adempimento dei doveri del Resistente (per non aver depositato nei termini il proprio Controricorso).
Per tale ragione, il Resistente è contumace nel presente procedimento ADR.
Discussione e conclusioni
Questo Arbitro ritiene che il ricorso sia fondato e come tale vada accolto.
Primariamente, si osserva che la validità e la titolarità in capo alla Ricorrente dei marchi comunitari n. 387282, n. 282764 e n. 984831 (allegati da parte Ricorrente) appaiono incontestate.
Inoltre, appare incontestata la titolarità in capo alla Ricorrente dei nomi a dominio “fratelliberetta.it” e “fratelliberetta.com” (titolarità questa confermata anche da una ricerca svolta per mezzo dei principali “whois” disponibili in rete – tra gli altri, www.nic.it, www.who.is, www.internic.net, www.eurodns.com).
(A) La normativa applicabile
L’art. 21 del Regolamento 874/2004, così come implementato dal paragrafo B) 11 delle Regole ADR, prevede che si giudichino “registrazioni speculative e abusive” tutti quei casi in cui il Ricorrente, nei Procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie in cui il Resistente è il titolare del nome a dominio .eu contro cui è stato presentato il Ricorso, provi che
“(i) il nome a dominio è identico o confondibile con il nome, rispetto al quale la legge nazionale e/o comunitaria riconoscono o attribuiscono un diritto; e
(ii) il nome a dominio è stato registrato dal Resistente senza un diritto o un interesse legittimo al nome a dominio; o
(iii) il nome a dominio è stato registrato oppure viene utilizzato in mala fede.”
La normativa in esame specifica, poi, che ciascuna delle seguenti circostanze (ma senza esclusione di altre possibili), ove siano ritenute comprovate, possono confermare il diritto o l’interesse legittimo del Resistente al nome a dominio contestato:
“(1) prima di avere avuto qualsiasi notizia, della controversia, il Resistente abbia utilizzato il nome a dominio o un nome corrispondente al nome a dominio nell’ambito di un’offerta di beni o servizi o possa dimostrare che si apprestava a farlo;
(2) il Resistente, persona giuridica, organizzazione o persona fisica, sia comunemente noto con il nome a dominio, anche in mancanza di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale e/o comunitaria;
(3) il Resistente faccia un uso legittimo, non commerciale e corretto del nome a dominio, senza alcun intento di fuorviare i consumatori o di nuocere alla reputazione di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale e/o comunitaria.”
Ancora, la norma offre un elenco (pur non esaustivo) di circostanze che, ove provate, possono confermare la registrazione o l’uso del nome a dominio in mala fede:
“(1) circostanze comprovanti che il nome a dominio sia stato registrato o acquisito principalmente al fine di venderlo, noleggiarlo o comunque trasferirlo al titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale o comunitaria oppure a un ente pubblico; oppure
(2) il nome a dominio è stato registrato al fine di impedire al titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale o comunitaria oppure a un ente pubblico, di utilizzare tale nome in un nome a dominio corrispondente, sempre che:
(i) sia possibile dimostrare tale condotta da parte del Resistente; oppure
(ii) il nome a dominio non sia stato utilizzato in modo rilevante per almeno due anni dalla data di registrazione; oppure
(iii) al momento dell’avvio del Procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie, il Resistente abbia dichiarato l'intenzione di utilizzare in modo rilevante il nome a dominio oggetto di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale e/o comunitaria, o che corrisponde al nome di un ente pubblico, ma non lo faccia entro sei mesi prima del giorno dell’avvio del Procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie;
(3) il nome a dominio è stato registrato principalmente al fine di nuocere all’attività professionale di un concorrente; oppure
(4) il nome a dominio è stato utilizzato intenzionalmente per attirare utenti Internet, per profitto commerciale, verso il sito Internet o altro spazio online del Resistente, ingenerando una probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale e/o comunitaria o che sia il nome di un ente pubblico, circa la fonte, la sponsorizzazione, l’affiliazione o l’adesione del sito Internet o dello spazio online oppure di un prodotto o servizio offerto sul sito Internet o sullo spazio online del Resistente; oppure
(5) il nome a dominio registrato è un nome proprio per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il Resistente e il nome a dominio registrato.”
(B) Il caso de quo
1) Identità del nome di dominio con diritti preesistenti
Nel caso che occupa appare incontestata la titolarità da parte della Ricorrente (tra gli atri) di due marchi comunitari registrati aventi ad oggetto rispettivamente il marchio figurativo “Fratelli Beretta 1812 & figura a colori” (n. 387282, da domanda depositata in data 22.10.1996, concesso in data 19.10.1998 e rinnovato in data 22.10.2006, relativamente alle classi 29, 30 e 31) e il marchio denominativo “Fratelli Beretta dal 1812” (n. 282764, da domanda depositata in data 07.06.1996, concesso in data 26.10.1998 e rinnovato in data 08.02.2006, relativamente alle classi 29, 30 e 31), nonché la titolarità dei nomi a dominio “fratelliberetta.it” (registrato in data 12.03.2003) e “fratelliberetta.com” (registrato in data 20.02.1999).
Attraverso un esame comparativo del nome a dominio contestato, da una parte, e dei marchi (in particolare “Fratelli Beretta 1812 & figura a colori” n. 387282 e “Fratelli Beretta dal 1812”, n. 282764) e segni distintivi della Ricorrente, dall’altra parte, è possibile affermare che il nome a dominio “FRATELLIBERETTA.EU” appare sostanzialmente identico ai marchi comunitari n. 387282 e n. 282764 di titolarità della Ricorrente, con la sola eccezione del numero “1812” e dell’espressione “dal 1812” (che sembrerebbe indicare la data di inizio dell’attività commerciale della Ricorrente).
E’ opportuno ora porre l’attenzione sull’attività economico-imprenditoriale delle Parti.
Come risulta dal contenuto dei siti internet della Ricorrente (www.fratelliberetta.it e www.fratelliberetta.com), dalla visura camerale di quest’ultima, nonché dalle informazioni da essa dedotte in Ricorso, risulta che essa è azienda operante nell’ambito della produzione e commercializzazione di prodotti alimentari e, in particolare, di prodotti di salumeria (affettati, insaccati, prosciutti, salami, eccetera).
Nessuna informazione è pervenuta con riferimento all’attività del Resistente (il quale, come detto, è contumace), ad eccezione di quelle ricavabili dal contenuto del sito Internet www.fratelliberetta.eu.
L’analisi dei contenuti del sito Internet www.fratelliberetta.eu permette di determinare che all’interno di tale sito (le cui pagine sono state prodotte per estratto dalla Ricorrente sub allegato H) il Resistente ospitava una serie di collegamenti “link” a diversi siti Internet e pagine web di terze parti, oltre ad una serie di collegamenti (ad ulteriori siti Internet di terze parti) suddivisi per diverse categorie merceologiche.
Per quanto riguarda i collegamenti alle categorie merceologiche (con rimando ad ulteriori pagine web) presenti sul sito Internet www.fratelliberetta.eu, tra le altre, si evidenziano le seguenti:
“Categorie correlate
Salumi prosciutti
Salumi insaccati
Lavorazione salumi
Stagionatura prosciutti
Elenco salumi
Formaggi salumi
Prodotti salumi
Salumi Norcia
Asciugatura salumi
Salumi di casa
Prodotti per salumifici
Produzione insaccati
Stagionatura salsiccia
Stagionatura pancetta
Stagionatura insaccati
(…)”
Da quanto sopra, emerge che il Resistente ha utilizzato il nome a dominio oggi contestato al fine di ospitarvi una cosiddetta “parking page”. Con tale espressione, comunemente, si intende l’attività consistente nella registrazione di un nome a dominio per mezzo del quale non viene ospitato un sito Internet o una pagina di contenuti, bensì una semplice lista di pubblicità e/o di “link” ad altri siti Internet di terze parti. Solitamente, i “link” ospitati (che, di volta in volta, possono essere modificati) vengono creati in modo da attrarre l’attenzione e l’interesse dei potenziali utenti che approdano sulla “parking page” e, pertanto, in molti casi tali “link” trovano qualche forma di correlazione con il nome a dominio della “parking page” stessa (la correlazione può essere dovuta al significato letterale del nome a dominio, alla tipologia dei prodotti, alla tipologia di utenti che ricercano in Internet tale nome a dominio, eccetera).
Nel caso in esame, appare evidente che i contenuti della “parking page” presente nel sito www.fratelliberetta.eu sono prevalentemente costituiti da “link” e collegamenti a siti Internet di terze parti operanti (anche) nell’ambito del medesimo settore merceologico della Ricorrente, ossia nel mercato dei generi alimentari, con specifico riferimento ai salumi, agli affettati, agli insaccati e agli altri prodotti affini.
Appare evidente che la quasi totale identità con i marchi della Ricorrente e l’identità tra l’attività economico-commerciale di essa e i contenuti presenti nel sito Internet www.fratelliberetta.eu determina un grave rischio di confondibilità per il pubblico degli utenti di Internet (tra l’altro, anche nelle forme del pericolo di confusione sull’origine dei prodotti e dei contenuti presenti all’interno delle pagine web e del rischio di associazione fra il nome a dominio in contestazione e i segni distintivi della Ricorrente).
Quanto sopra consente di concludere affermando che, tornando al dettato dell’art. 21 del Regolamento 874/2004, così come implementato dal paragrafo B) 11 delle Regole ADR, il nome a dominio in contestazione “FRATELLIBERETTA.EU” è “è identico o confondibile con il nome, rispetto al quale la legge nazionale e/o comunitaria riconoscono o attribuiscono un diritto”, ossia – quanto meno – con i marchi comunitari registrati “Fratelli Beretta 1812 & figura a colori” n. 387282 e “Fratelli Beretta dal 1812”, n. 282764.
Il paragrafo B) 11 delle Regole ADR specifica che l’onere della prova in merito alla dimostrazione dei fatti di cui sopra spetta alla Ricorrente. Tale onere, con riferimento all’identità o confondibilità con il nome rispetto al quale la legge nazionale e/o comunitaria riconoscono o attribuiscono un diritto in capo alla Ricorrente, è stato assolto.
2) Mancanza di diritti o interessi legittimi alla registrazione
Con riferimento alla circostanza che il nome a dominio “FRATELLIBERETTA.EU” sia stato registrato dal Resistente senza alcun diritto o interesse legittimo alla registrazione, occorre innanzitutto svolgere alcune brevi osservazioni di natura procedurale.
Come già evidenziato, il paragrafo B) 11 delle Regole ADR pone in capo alla Ricorrente l’onere di provare l’assenza in capo al Resistente di un diritto o di un interesse legittimo sul nome a dominio contestato. Tuttavia, come confermato in precedenti decisioni di questa Corte Arbitrale – si vedano, tra le altre, le decisioni nei procedimenti n. 3820 (WOOLRICH), n. 2888 (GERMANWINGS), n. 982 (SMARTMACHINE), n. 4990 (STAER) – tale prova, vertente su circostanza negativa, è di difficile, se non impossibile, assolvimento. Per tale ragione, la giurisprudenza di questa Corte Arbitrale (tra le altre, le menzionate decisioni n. 2888, n. 982 e n. 4990), condivisa da questo Arbitro, ha ritenuto sussistente un’inversione dell’onere probatorio, allorché la Ricorrente abbia contestato una situazione “prima facie” evidente di mancanza di diritti o interessi legittimi in capo al Resistente.
Nel caso de quo, parte Ricorrente afferma la mancanza di alcun diritto o interesse legittimo alla registrazione del nome a dominio “FRATELLIBERETTA.EU” in capo al Resistente, pur senza allegare dettagliati elementi probatori (parte Ricorrente, infatti, si limita ad affermare che il nome a dominio contestato corrisponde a marchi registrati di sua titolarità e che essa non ha mai concesso al Resistente alcuna licenza o autorizzazione all’uso di tale nome).
Parte Resistente, rimanendo contumace nella presente procedura, non fornisce alcun elemento utile a determinare la sussistenza di eventuali diritti o interessi legittimi alla registrazione del nome a dominio contestato.
Sul punto, questo Arbitro osserva (anche a seguito della disamina di tutti i documenti prodotti da parte Resistente e dalle ricerche autonomamente svolte dallo stesso Arbitro) che non appare esservi alcuna relazione tra il Resistente e la Ricorrente. In particolare, appare incontestato che la Ricorrente non abbia mai concesso alcuna licenza o autorizzazione all’uso del nome “FRATELLIBERETTA” o di altri marchi o espressioni simili. Inoltre, non risulta in alcun modo che il Resistente sia comunemente noto con il nome a dominio contestato (paragrafo B) 11 e) 2 delle Regole ADR).
Per quanto riguarda, poi, le valutazioni circa l’uso del nome a dominio contestato (paragrafi B) 11 e) 1 e 3 delle Regole ADR), dall’esame dei contenuti del sito Internet www.fratelliberetta.eu risulta che il Resistente ha utilizzato il nome a dominio contestato per la creazione di una “parking page” con collegamenti a siti commerciali di terze parti operanti nel medesimo settore merceologico della Ricorrente, creando così un rischio di confondibilità con i segni distintivi e i prodotti di quest’ultima.
Ne consegue che non pare sussistere alcun diritto o interesse legittimo alla registrazione del nome a dominio “FRATELLIBERETTA.EU” in capo all’odierno Resistente.
3) La malafede
La sussistenza delle circostanze di cui ai punti i) e ii) del paragrafo B) 11 d) i) delle Regole ADR (che implementano l’art. 21, numero 1), lettera a), del Regolamento 874/2004), è di per sé sufficiente a qualificare la registrazione del nome a dominio quale “registrazione speculativa e abusiva”.
Pertanto, non risulta necessario ai fini della definizione della presente procedura verificare se il Resistente abbia registrato o utilizzato in mala fede il nome a dominio oggetto del Ricorso.
Tuttavia, unicamente per ragioni di completezza espositiva, questo Arbitro rileva che la Ricorrente vorrebbe far discendere la sussistenza della malafede nell’uso del nome a dominio da parte del Resistente dalla circostanza che lo stesso Resistente avrebbe utilizzato il nome a dominio contestato per ospitare una “parking page” contenente collegamenti a siti di terze parti concorrenti della Ricorrente, al fine di attrarre intenzionalmente utenti di Internet sul proprio sito ingenerando confusione in merito ai segni distintivi e all’origine dei prodotti della Ricorrente.
La Ricorrente supporta tale affermazione richiamando la giurisprudenza di questa Corte Arbitrale e di altri analoghi organismi di risoluzione delle dispute sui nomi a dominio (WIPO Arbitration and Mediation Center) conforme nel ritenere sussistente la malafede nella registrazione e nell’uso di un nome a dominio al fine di reindirizzare gli utenti di Internet verso siti di terze parti concorrenti (tra le altre, si ricordano le n. 4956 (ALBUMDS); WIPO D2008-1474; WIPO D2008-0610; WIPO D2007-0267; WIPO D2006-0705).
Nel caso che occupa, in particolare, la circostanza che i collegamenti e i riferimenti presenti all’interno della “parking page” siano in gran parte relativi a soggetti, prodotti e servizi in rapporto di concorrenzialità diretta con la Ricorrente, integra l’ipotesi di cui al punto 4) del paragrafo B) 11 f) delle Regole ADR, in quanto consente di ritenere che il nome a dominio sia stato utilizzato intenzionalmente per attirare utenti Internet, per profitto commerciale, verso il sito Internet del Resistente, ingenerando una probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto dalla legge comunitaria, circa la fonte, la sponsorizzazione, l’affiliazione del sito Internet e dei prodotti e servizi ivi offerti.
Appare, dunque, provata la sussistenza del requisito della malafede nell’uso del nome a dominio “FRATELLIBERETTA.EU” da parte del Resistente.
Un ultimo aspetto merita di essere affrontato da questo Arbitro.
La Ricorrente, nella sua esposizione delle circostanze di fatto alla base delle sue contestazioni, ha allegato l’avvenuta registrazione da parte del Resistente dell’ulteriore nome a dominio “WUBER.EU”. In particolare, la Ricorrente afferma che la titolarità del marchio “WUBER” sia da ricondursi alla società Wuber S.p.A., facente parte del gruppo Salumificio Fratelli Beretta e che il Resistente avrebbe registrato tale nome a dominio (analogamente a quanto fatto con riferimento al nome a dominio “FRATELLIBERETTA.EU”) allo scopo di trarre in malafede indebito vantaggio in violazione dei diritti della Ricorrente.
Questo Arbitro, non essendo investito in alcun modo da domande in merito alla registrazione del nome a dominio “WUBER.EU”, non può che limitarsi a prendere in considerazione tale circostanza come mera allegazione di fatto, utile ad offrire un quadro più generale dell’attività commerciale di parte Resistente (così come la circostanza che il Resistente non abbia mai risposto alla diffida inviata da parte dei legali della Ricorrente).
(C) Conclusioni
La Ricorrente ha richiesto il trasferimento a proprio favore del nome a dominio contestato.
L’articolo 22, numero 11, del Regolamento n. 874/2004, prevede che la Commissione, se giudica che la registrazione è speculativa o abusiva ai sensi dell’articolo 21 del medesimo Regolamento, decide di revocare il nome a dominio. Lo stesso articolo prevede, poi, che il nome a dominio debba essere trasferito alla Ricorrente se questa ne richiede la registrazione e soddisfa i criteri generali di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento n. 733/2002.
Per tali ragioni, questo Arbitro ordina il trasferimento del nome a dominio “FRATELLIBERETTA.EU” in capo alla Ricorrente.
Primariamente, si osserva che la validità e la titolarità in capo alla Ricorrente dei marchi comunitari n. 387282, n. 282764 e n. 984831 (allegati da parte Ricorrente) appaiono incontestate.
Inoltre, appare incontestata la titolarità in capo alla Ricorrente dei nomi a dominio “fratelliberetta.it” e “fratelliberetta.com” (titolarità questa confermata anche da una ricerca svolta per mezzo dei principali “whois” disponibili in rete – tra gli altri, www.nic.it, www.who.is, www.internic.net, www.eurodns.com).
(A) La normativa applicabile
L’art. 21 del Regolamento 874/2004, così come implementato dal paragrafo B) 11 delle Regole ADR, prevede che si giudichino “registrazioni speculative e abusive” tutti quei casi in cui il Ricorrente, nei Procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie in cui il Resistente è il titolare del nome a dominio .eu contro cui è stato presentato il Ricorso, provi che
“(i) il nome a dominio è identico o confondibile con il nome, rispetto al quale la legge nazionale e/o comunitaria riconoscono o attribuiscono un diritto; e
(ii) il nome a dominio è stato registrato dal Resistente senza un diritto o un interesse legittimo al nome a dominio; o
(iii) il nome a dominio è stato registrato oppure viene utilizzato in mala fede.”
La normativa in esame specifica, poi, che ciascuna delle seguenti circostanze (ma senza esclusione di altre possibili), ove siano ritenute comprovate, possono confermare il diritto o l’interesse legittimo del Resistente al nome a dominio contestato:
“(1) prima di avere avuto qualsiasi notizia, della controversia, il Resistente abbia utilizzato il nome a dominio o un nome corrispondente al nome a dominio nell’ambito di un’offerta di beni o servizi o possa dimostrare che si apprestava a farlo;
(2) il Resistente, persona giuridica, organizzazione o persona fisica, sia comunemente noto con il nome a dominio, anche in mancanza di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale e/o comunitaria;
(3) il Resistente faccia un uso legittimo, non commerciale e corretto del nome a dominio, senza alcun intento di fuorviare i consumatori o di nuocere alla reputazione di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale e/o comunitaria.”
Ancora, la norma offre un elenco (pur non esaustivo) di circostanze che, ove provate, possono confermare la registrazione o l’uso del nome a dominio in mala fede:
“(1) circostanze comprovanti che il nome a dominio sia stato registrato o acquisito principalmente al fine di venderlo, noleggiarlo o comunque trasferirlo al titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale o comunitaria oppure a un ente pubblico; oppure
(2) il nome a dominio è stato registrato al fine di impedire al titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale o comunitaria oppure a un ente pubblico, di utilizzare tale nome in un nome a dominio corrispondente, sempre che:
(i) sia possibile dimostrare tale condotta da parte del Resistente; oppure
(ii) il nome a dominio non sia stato utilizzato in modo rilevante per almeno due anni dalla data di registrazione; oppure
(iii) al momento dell’avvio del Procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie, il Resistente abbia dichiarato l'intenzione di utilizzare in modo rilevante il nome a dominio oggetto di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale e/o comunitaria, o che corrisponde al nome di un ente pubblico, ma non lo faccia entro sei mesi prima del giorno dell’avvio del Procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie;
(3) il nome a dominio è stato registrato principalmente al fine di nuocere all’attività professionale di un concorrente; oppure
(4) il nome a dominio è stato utilizzato intenzionalmente per attirare utenti Internet, per profitto commerciale, verso il sito Internet o altro spazio online del Resistente, ingenerando una probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o attribuito dalla legge nazionale e/o comunitaria o che sia il nome di un ente pubblico, circa la fonte, la sponsorizzazione, l’affiliazione o l’adesione del sito Internet o dello spazio online oppure di un prodotto o servizio offerto sul sito Internet o sullo spazio online del Resistente; oppure
(5) il nome a dominio registrato è un nome proprio per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il Resistente e il nome a dominio registrato.”
(B) Il caso de quo
1) Identità del nome di dominio con diritti preesistenti
Nel caso che occupa appare incontestata la titolarità da parte della Ricorrente (tra gli atri) di due marchi comunitari registrati aventi ad oggetto rispettivamente il marchio figurativo “Fratelli Beretta 1812 & figura a colori” (n. 387282, da domanda depositata in data 22.10.1996, concesso in data 19.10.1998 e rinnovato in data 22.10.2006, relativamente alle classi 29, 30 e 31) e il marchio denominativo “Fratelli Beretta dal 1812” (n. 282764, da domanda depositata in data 07.06.1996, concesso in data 26.10.1998 e rinnovato in data 08.02.2006, relativamente alle classi 29, 30 e 31), nonché la titolarità dei nomi a dominio “fratelliberetta.it” (registrato in data 12.03.2003) e “fratelliberetta.com” (registrato in data 20.02.1999).
Attraverso un esame comparativo del nome a dominio contestato, da una parte, e dei marchi (in particolare “Fratelli Beretta 1812 & figura a colori” n. 387282 e “Fratelli Beretta dal 1812”, n. 282764) e segni distintivi della Ricorrente, dall’altra parte, è possibile affermare che il nome a dominio “FRATELLIBERETTA.EU” appare sostanzialmente identico ai marchi comunitari n. 387282 e n. 282764 di titolarità della Ricorrente, con la sola eccezione del numero “1812” e dell’espressione “dal 1812” (che sembrerebbe indicare la data di inizio dell’attività commerciale della Ricorrente).
E’ opportuno ora porre l’attenzione sull’attività economico-imprenditoriale delle Parti.
Come risulta dal contenuto dei siti internet della Ricorrente (www.fratelliberetta.it e www.fratelliberetta.com), dalla visura camerale di quest’ultima, nonché dalle informazioni da essa dedotte in Ricorso, risulta che essa è azienda operante nell’ambito della produzione e commercializzazione di prodotti alimentari e, in particolare, di prodotti di salumeria (affettati, insaccati, prosciutti, salami, eccetera).
Nessuna informazione è pervenuta con riferimento all’attività del Resistente (il quale, come detto, è contumace), ad eccezione di quelle ricavabili dal contenuto del sito Internet www.fratelliberetta.eu.
L’analisi dei contenuti del sito Internet www.fratelliberetta.eu permette di determinare che all’interno di tale sito (le cui pagine sono state prodotte per estratto dalla Ricorrente sub allegato H) il Resistente ospitava una serie di collegamenti “link” a diversi siti Internet e pagine web di terze parti, oltre ad una serie di collegamenti (ad ulteriori siti Internet di terze parti) suddivisi per diverse categorie merceologiche.
Per quanto riguarda i collegamenti alle categorie merceologiche (con rimando ad ulteriori pagine web) presenti sul sito Internet www.fratelliberetta.eu, tra le altre, si evidenziano le seguenti:
“Categorie correlate
Salumi prosciutti
Salumi insaccati
Lavorazione salumi
Stagionatura prosciutti
Elenco salumi
Formaggi salumi
Prodotti salumi
Salumi Norcia
Asciugatura salumi
Salumi di casa
Prodotti per salumifici
Produzione insaccati
Stagionatura salsiccia
Stagionatura pancetta
Stagionatura insaccati
(…)”
Da quanto sopra, emerge che il Resistente ha utilizzato il nome a dominio oggi contestato al fine di ospitarvi una cosiddetta “parking page”. Con tale espressione, comunemente, si intende l’attività consistente nella registrazione di un nome a dominio per mezzo del quale non viene ospitato un sito Internet o una pagina di contenuti, bensì una semplice lista di pubblicità e/o di “link” ad altri siti Internet di terze parti. Solitamente, i “link” ospitati (che, di volta in volta, possono essere modificati) vengono creati in modo da attrarre l’attenzione e l’interesse dei potenziali utenti che approdano sulla “parking page” e, pertanto, in molti casi tali “link” trovano qualche forma di correlazione con il nome a dominio della “parking page” stessa (la correlazione può essere dovuta al significato letterale del nome a dominio, alla tipologia dei prodotti, alla tipologia di utenti che ricercano in Internet tale nome a dominio, eccetera).
Nel caso in esame, appare evidente che i contenuti della “parking page” presente nel sito www.fratelliberetta.eu sono prevalentemente costituiti da “link” e collegamenti a siti Internet di terze parti operanti (anche) nell’ambito del medesimo settore merceologico della Ricorrente, ossia nel mercato dei generi alimentari, con specifico riferimento ai salumi, agli affettati, agli insaccati e agli altri prodotti affini.
Appare evidente che la quasi totale identità con i marchi della Ricorrente e l’identità tra l’attività economico-commerciale di essa e i contenuti presenti nel sito Internet www.fratelliberetta.eu determina un grave rischio di confondibilità per il pubblico degli utenti di Internet (tra l’altro, anche nelle forme del pericolo di confusione sull’origine dei prodotti e dei contenuti presenti all’interno delle pagine web e del rischio di associazione fra il nome a dominio in contestazione e i segni distintivi della Ricorrente).
Quanto sopra consente di concludere affermando che, tornando al dettato dell’art. 21 del Regolamento 874/2004, così come implementato dal paragrafo B) 11 delle Regole ADR, il nome a dominio in contestazione “FRATELLIBERETTA.EU” è “è identico o confondibile con il nome, rispetto al quale la legge nazionale e/o comunitaria riconoscono o attribuiscono un diritto”, ossia – quanto meno – con i marchi comunitari registrati “Fratelli Beretta 1812 & figura a colori” n. 387282 e “Fratelli Beretta dal 1812”, n. 282764.
Il paragrafo B) 11 delle Regole ADR specifica che l’onere della prova in merito alla dimostrazione dei fatti di cui sopra spetta alla Ricorrente. Tale onere, con riferimento all’identità o confondibilità con il nome rispetto al quale la legge nazionale e/o comunitaria riconoscono o attribuiscono un diritto in capo alla Ricorrente, è stato assolto.
2) Mancanza di diritti o interessi legittimi alla registrazione
Con riferimento alla circostanza che il nome a dominio “FRATELLIBERETTA.EU” sia stato registrato dal Resistente senza alcun diritto o interesse legittimo alla registrazione, occorre innanzitutto svolgere alcune brevi osservazioni di natura procedurale.
Come già evidenziato, il paragrafo B) 11 delle Regole ADR pone in capo alla Ricorrente l’onere di provare l’assenza in capo al Resistente di un diritto o di un interesse legittimo sul nome a dominio contestato. Tuttavia, come confermato in precedenti decisioni di questa Corte Arbitrale – si vedano, tra le altre, le decisioni nei procedimenti n. 3820 (WOOLRICH), n. 2888 (GERMANWINGS), n. 982 (SMARTMACHINE), n. 4990 (STAER) – tale prova, vertente su circostanza negativa, è di difficile, se non impossibile, assolvimento. Per tale ragione, la giurisprudenza di questa Corte Arbitrale (tra le altre, le menzionate decisioni n. 2888, n. 982 e n. 4990), condivisa da questo Arbitro, ha ritenuto sussistente un’inversione dell’onere probatorio, allorché la Ricorrente abbia contestato una situazione “prima facie” evidente di mancanza di diritti o interessi legittimi in capo al Resistente.
Nel caso de quo, parte Ricorrente afferma la mancanza di alcun diritto o interesse legittimo alla registrazione del nome a dominio “FRATELLIBERETTA.EU” in capo al Resistente, pur senza allegare dettagliati elementi probatori (parte Ricorrente, infatti, si limita ad affermare che il nome a dominio contestato corrisponde a marchi registrati di sua titolarità e che essa non ha mai concesso al Resistente alcuna licenza o autorizzazione all’uso di tale nome).
Parte Resistente, rimanendo contumace nella presente procedura, non fornisce alcun elemento utile a determinare la sussistenza di eventuali diritti o interessi legittimi alla registrazione del nome a dominio contestato.
Sul punto, questo Arbitro osserva (anche a seguito della disamina di tutti i documenti prodotti da parte Resistente e dalle ricerche autonomamente svolte dallo stesso Arbitro) che non appare esservi alcuna relazione tra il Resistente e la Ricorrente. In particolare, appare incontestato che la Ricorrente non abbia mai concesso alcuna licenza o autorizzazione all’uso del nome “FRATELLIBERETTA” o di altri marchi o espressioni simili. Inoltre, non risulta in alcun modo che il Resistente sia comunemente noto con il nome a dominio contestato (paragrafo B) 11 e) 2 delle Regole ADR).
Per quanto riguarda, poi, le valutazioni circa l’uso del nome a dominio contestato (paragrafi B) 11 e) 1 e 3 delle Regole ADR), dall’esame dei contenuti del sito Internet www.fratelliberetta.eu risulta che il Resistente ha utilizzato il nome a dominio contestato per la creazione di una “parking page” con collegamenti a siti commerciali di terze parti operanti nel medesimo settore merceologico della Ricorrente, creando così un rischio di confondibilità con i segni distintivi e i prodotti di quest’ultima.
Ne consegue che non pare sussistere alcun diritto o interesse legittimo alla registrazione del nome a dominio “FRATELLIBERETTA.EU” in capo all’odierno Resistente.
3) La malafede
La sussistenza delle circostanze di cui ai punti i) e ii) del paragrafo B) 11 d) i) delle Regole ADR (che implementano l’art. 21, numero 1), lettera a), del Regolamento 874/2004), è di per sé sufficiente a qualificare la registrazione del nome a dominio quale “registrazione speculativa e abusiva”.
Pertanto, non risulta necessario ai fini della definizione della presente procedura verificare se il Resistente abbia registrato o utilizzato in mala fede il nome a dominio oggetto del Ricorso.
Tuttavia, unicamente per ragioni di completezza espositiva, questo Arbitro rileva che la Ricorrente vorrebbe far discendere la sussistenza della malafede nell’uso del nome a dominio da parte del Resistente dalla circostanza che lo stesso Resistente avrebbe utilizzato il nome a dominio contestato per ospitare una “parking page” contenente collegamenti a siti di terze parti concorrenti della Ricorrente, al fine di attrarre intenzionalmente utenti di Internet sul proprio sito ingenerando confusione in merito ai segni distintivi e all’origine dei prodotti della Ricorrente.
La Ricorrente supporta tale affermazione richiamando la giurisprudenza di questa Corte Arbitrale e di altri analoghi organismi di risoluzione delle dispute sui nomi a dominio (WIPO Arbitration and Mediation Center) conforme nel ritenere sussistente la malafede nella registrazione e nell’uso di un nome a dominio al fine di reindirizzare gli utenti di Internet verso siti di terze parti concorrenti (tra le altre, si ricordano le n. 4956 (ALBUMDS); WIPO D2008-1474; WIPO D2008-0610; WIPO D2007-0267; WIPO D2006-0705).
Nel caso che occupa, in particolare, la circostanza che i collegamenti e i riferimenti presenti all’interno della “parking page” siano in gran parte relativi a soggetti, prodotti e servizi in rapporto di concorrenzialità diretta con la Ricorrente, integra l’ipotesi di cui al punto 4) del paragrafo B) 11 f) delle Regole ADR, in quanto consente di ritenere che il nome a dominio sia stato utilizzato intenzionalmente per attirare utenti Internet, per profitto commerciale, verso il sito Internet del Resistente, ingenerando una probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto dalla legge comunitaria, circa la fonte, la sponsorizzazione, l’affiliazione del sito Internet e dei prodotti e servizi ivi offerti.
Appare, dunque, provata la sussistenza del requisito della malafede nell’uso del nome a dominio “FRATELLIBERETTA.EU” da parte del Resistente.
Un ultimo aspetto merita di essere affrontato da questo Arbitro.
La Ricorrente, nella sua esposizione delle circostanze di fatto alla base delle sue contestazioni, ha allegato l’avvenuta registrazione da parte del Resistente dell’ulteriore nome a dominio “WUBER.EU”. In particolare, la Ricorrente afferma che la titolarità del marchio “WUBER” sia da ricondursi alla società Wuber S.p.A., facente parte del gruppo Salumificio Fratelli Beretta e che il Resistente avrebbe registrato tale nome a dominio (analogamente a quanto fatto con riferimento al nome a dominio “FRATELLIBERETTA.EU”) allo scopo di trarre in malafede indebito vantaggio in violazione dei diritti della Ricorrente.
Questo Arbitro, non essendo investito in alcun modo da domande in merito alla registrazione del nome a dominio “WUBER.EU”, non può che limitarsi a prendere in considerazione tale circostanza come mera allegazione di fatto, utile ad offrire un quadro più generale dell’attività commerciale di parte Resistente (così come la circostanza che il Resistente non abbia mai risposto alla diffida inviata da parte dei legali della Ricorrente).
(C) Conclusioni
La Ricorrente ha richiesto il trasferimento a proprio favore del nome a dominio contestato.
L’articolo 22, numero 11, del Regolamento n. 874/2004, prevede che la Commissione, se giudica che la registrazione è speculativa o abusiva ai sensi dell’articolo 21 del medesimo Regolamento, decide di revocare il nome a dominio. Lo stesso articolo prevede, poi, che il nome a dominio debba essere trasferito alla Ricorrente se questa ne richiede la registrazione e soddisfa i criteri generali di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento n. 733/2002.
Per tali ragioni, questo Arbitro ordina il trasferimento del nome a dominio “FRATELLIBERETTA.EU” in capo alla Ricorrente.
Decisione Arbitrale
Per le ragioni di cui sopra, la Commissione in conformità alle Regole ADR, par. B12(b) e (c) ha deciso di trasferire il nome a dominio FRATELLIBERETTA al Ricorrente
PANELISTS
Name | Francesco Paolino |
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Data della Decisione Arbitrale
2010-06-14