Case number | CAC-ADREU-008332 |
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Time of filing | 2022-07-14 14:26:40 |
Domain names | menghi.eu |
Case administrator
Organization | Iveta Špiclová (Czech Arbitration Court) (Case admin) |
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Complainant
Organization | Graziano Menghi ( ) |
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Respondent
Organization | Gianluca Rossi (OPM SECURITY CORPORATION) |
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Inserire i dati su altri procedimenti legali, che secondo le informazioni della Commissione sono pendenti o risolti e che si riferiscono al nome a dominio controverso
La Commissione non è a conoscenza di altri procedimenti che siano pendenti o definiti in relazione al nome a dominio oggetto del presente procedimento.
Situazione reale
Il 25 marzo 2022 il Sig. Graziano Menghi (di seguito "Ricorrente") presentava ricorso ai sensi del Regolamento 874/04 (di seguito "Regolamento") chiedendo alla Corte arbitrale Ceca di disporre il trasferimento del dominio contestato ai sensi dell’art. 21, sostenendo la registrazione e uso abusivi del dominio MENGHI.EU.
Dalla verifica effettuata da EURid in data 29 marzo 2022 il nome a dominio MENGHI.EU risultava registrato a nome della società OPM SECURITY CORPORATION di Panama City, Malta (di seguito "Resistente").
L'8 giugno 2022 la Corte arbitrale Ceca provvedeva a comunicare formalmente alle parti che il Resistente non aveva depositato il proprio controricorso.
In data 15 giugno 2022 veniva quindi nominato arbitro l’Avv. Davide Luigi Petraz.
Dalla verifica effettuata da EURid in data 29 marzo 2022 il nome a dominio MENGHI.EU risultava registrato a nome della società OPM SECURITY CORPORATION di Panama City, Malta (di seguito "Resistente").
L'8 giugno 2022 la Corte arbitrale Ceca provvedeva a comunicare formalmente alle parti che il Resistente non aveva depositato il proprio controricorso.
In data 15 giugno 2022 veniva quindi nominato arbitro l’Avv. Davide Luigi Petraz.
A. Ricorrente
Il Ricorrente dichiara di essere stato titolare - inter alia - del nome a dominio menghi.eu, che è stato trasferito in modo fraudolento ad una terza parte, non da lui autorizzata.
Il Ricorrente non riporta alcuno specifico diritto di proprietà intellettuale coincidente o simile con il nome a dominio contestato, ne' fornisce alcun dato a supporto del suo utilizzo.
Si nota che il cognome del Ricorrente coincide però con il nome a dominio contestato.
Il Ricorrente non riporta alcuno specifico diritto di proprietà intellettuale coincidente o simile con il nome a dominio contestato, ne' fornisce alcun dato a supporto del suo utilizzo.
Si nota che il cognome del Ricorrente coincide però con il nome a dominio contestato.
B. Resistente
Il Resistente non ha provveduto a depositare, nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento, alcuna replica.
Discussione e conclusioni
Al fine di ottenere la riassegnazione del nome a dominio contestato, il Ricorrente deve provare quanto previsto dall’Art. 21 del Regolamento, che di seguito si riporta per completezza:
"(i) il nome a dominio è identico o confondibile con il nome, rispetto al quale la legge nazionale e/o comunitaria riconoscono o attribuiscono un diritto; e
(ii) il nome a dominio è stato registrato dal Resistente senza un diritto o un interesse legittimo al nome a dominio; o
(iii) il nome a dominio è stato registrato oppure viene utilizzato in mala fede."
Per quanto riguarda il primo elemento, il Ricorrente dimostra di essere stato titolare del dominio contestato per diversi anni, pur non rivendicando per tale nome alcun formale diritto (marchio, diritto d’autore, etc.) e non fornendo alcun dato a supporto del suo utilizzo.
Il nome a dominio, fatta salva l'estensione .EU, è esattamente identico al cognome del Ricorrente, e non coincidente con alcun termine di uso comune e quindi non facilmente confondibile.
Per tutto quanto sopra, si ritiene che il Ricorrente abbia soddisfatto i requisiti dell’art. 21(1) del Regolamento.
Sulla mancanza di legittimità ovvero sulla malafede in capo al Resistente: affinché sussista la malafede deve dimostrarsi, sulla base di ogni circostanza utile e illustrata ex art. 21(3) del Regolamento, anche l’intenzione di recare un pregiudizio nei confronti del titolare di un diritto anteriore.
In tal senso, il Ricorrente afferma che il dominio gli è stato sottratto illecitamente, mediante un trasferimento fraudolento ottenuto con l'accesso abusivo alla casella email del Ricorrente, e presenta a supporto di tale tesi una denuncia di "sostituzione di persona" effettuata presso i Carabinieri e dimostrazione della precedente effettiva titolarità del dominio.
Queste affermazioni non sono contraddette dal Resistente, che non ha provveduto a fornire alcuna motivazione a supporto della sua scelta di avvalersi del nome a dominio MENGHI.EU. Nel caso in cui il Resistente avesse diritti o interessi legittimi al nome di dominio, si presuppone che lo stesso sarebbe intervenuto a propria difesa.
In assenza di qualsiasi argomentazione da parte del Resistente, il Ricorrente ha soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 21(2), del Regolamento. L’articolo 22(10) del Regolamento prevede infatti che la mancata risposta nei termini prescritti di una delle parti possa essere considerata valido motivo per accogliere il reclamo di parte avversa. L’articolo B10 delle Regole ADR stabilisce che:
"a) nel caso in cui la Parte non rispetti una delle scadenze stabilite da queste Regole ADR o dalla Commissione, la Commissione procede alla decisione sul Ricorso ed il mancato rispetto della scadenza può essere assunto come forma di accettazione delle pretese dell’altra Parte;
b) se non diversamente previsto in queste Regole ADR, quando la parte non rispetta qualunque disposizione di queste Regole ADR, delle Regole aggiuntive ADR oppure un requisito da esse risultanti, oppure una qualsiasi richiesta da parte della Commissione, la Commissione ne trae le conclusioni che considera appropriate".
Considerata l’inosservanza da parte del Resistente del termine per il deposito della replica, l'arbitro decide la presente procedura in base alle dichiarazioni e documenti incontestati del Ricorrente.
Come confermato da numerose decisioni, ad esempio WIPO n. D2000-0009 (TAK-CITY.COM), casi CAC n. 06199 (REMARKABLE.EU), n. 06282 (PASTABARILLA.EU) e n. 06795 (MARATHONBET.EU), l'arbitro può assumere tutte le affermazioni del Ricorso come vere, salvo l’evidente contraddittorietà delle stesse.
A questo si aggiungano numerose decisioni arbitrali in cui il nome a dominio contestato è stato oggetto di "hijacking", ovvero involontario trasferimento verso terzi non autorizzati, e in cui gli arbitri designati hanno disapprovato i trasferimenti fraudolenti e ordinato la restituzione dei nomi di dominio ai ricorrenti sulla base della teoria che l'hacking e il trasferimento possano essere assimilati a registrazioni abusive, si veda a titolo esemplificativo e non esaustivo WIPO n. D2013-0168 (ANGLOTOPIA.NET), FORUM n. FA1608001686520 (STEPPMFG.COM).
"(i) il nome a dominio è identico o confondibile con il nome, rispetto al quale la legge nazionale e/o comunitaria riconoscono o attribuiscono un diritto; e
(ii) il nome a dominio è stato registrato dal Resistente senza un diritto o un interesse legittimo al nome a dominio; o
(iii) il nome a dominio è stato registrato oppure viene utilizzato in mala fede."
Per quanto riguarda il primo elemento, il Ricorrente dimostra di essere stato titolare del dominio contestato per diversi anni, pur non rivendicando per tale nome alcun formale diritto (marchio, diritto d’autore, etc.) e non fornendo alcun dato a supporto del suo utilizzo.
Il nome a dominio, fatta salva l'estensione .EU, è esattamente identico al cognome del Ricorrente, e non coincidente con alcun termine di uso comune e quindi non facilmente confondibile.
Per tutto quanto sopra, si ritiene che il Ricorrente abbia soddisfatto i requisiti dell’art. 21(1) del Regolamento.
Sulla mancanza di legittimità ovvero sulla malafede in capo al Resistente: affinché sussista la malafede deve dimostrarsi, sulla base di ogni circostanza utile e illustrata ex art. 21(3) del Regolamento, anche l’intenzione di recare un pregiudizio nei confronti del titolare di un diritto anteriore.
In tal senso, il Ricorrente afferma che il dominio gli è stato sottratto illecitamente, mediante un trasferimento fraudolento ottenuto con l'accesso abusivo alla casella email del Ricorrente, e presenta a supporto di tale tesi una denuncia di "sostituzione di persona" effettuata presso i Carabinieri e dimostrazione della precedente effettiva titolarità del dominio.
Queste affermazioni non sono contraddette dal Resistente, che non ha provveduto a fornire alcuna motivazione a supporto della sua scelta di avvalersi del nome a dominio MENGHI.EU. Nel caso in cui il Resistente avesse diritti o interessi legittimi al nome di dominio, si presuppone che lo stesso sarebbe intervenuto a propria difesa.
In assenza di qualsiasi argomentazione da parte del Resistente, il Ricorrente ha soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 21(2), del Regolamento. L’articolo 22(10) del Regolamento prevede infatti che la mancata risposta nei termini prescritti di una delle parti possa essere considerata valido motivo per accogliere il reclamo di parte avversa. L’articolo B10 delle Regole ADR stabilisce che:
"a) nel caso in cui la Parte non rispetti una delle scadenze stabilite da queste Regole ADR o dalla Commissione, la Commissione procede alla decisione sul Ricorso ed il mancato rispetto della scadenza può essere assunto come forma di accettazione delle pretese dell’altra Parte;
b) se non diversamente previsto in queste Regole ADR, quando la parte non rispetta qualunque disposizione di queste Regole ADR, delle Regole aggiuntive ADR oppure un requisito da esse risultanti, oppure una qualsiasi richiesta da parte della Commissione, la Commissione ne trae le conclusioni che considera appropriate".
Considerata l’inosservanza da parte del Resistente del termine per il deposito della replica, l'arbitro decide la presente procedura in base alle dichiarazioni e documenti incontestati del Ricorrente.
Come confermato da numerose decisioni, ad esempio WIPO n. D2000-0009 (TAK-CITY.COM), casi CAC n. 06199 (REMARKABLE.EU), n. 06282 (PASTABARILLA.EU) e n. 06795 (MARATHONBET.EU), l'arbitro può assumere tutte le affermazioni del Ricorso come vere, salvo l’evidente contraddittorietà delle stesse.
A questo si aggiungano numerose decisioni arbitrali in cui il nome a dominio contestato è stato oggetto di "hijacking", ovvero involontario trasferimento verso terzi non autorizzati, e in cui gli arbitri designati hanno disapprovato i trasferimenti fraudolenti e ordinato la restituzione dei nomi di dominio ai ricorrenti sulla base della teoria che l'hacking e il trasferimento possano essere assimilati a registrazioni abusive, si veda a titolo esemplificativo e non esaustivo WIPO n. D2013-0168 (ANGLOTOPIA.NET), FORUM n. FA1608001686520 (STEPPMFG.COM).
Decisione Arbitrale
Per le ragioni di cui sopra, la Commissione in conformità alle Regole ADR, par. B12(b) e (c) ha deciso di trasferire il nome a dominio MENGHI.EU al Ricorrente.
PANELISTS
Name | Davide Luigi Petraz |
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Data della Decisione Arbitrale
2022-07-11