Case number | CAC-ADREU-008784 |
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Time of filing | 2025-08-28 18:01:20 |
Domain names | lachiocciola.eu |
Case administrator
Organization | Iveta Špiclová (Czech Arbitration Court) (Case admin) |
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Complainant
Organization | La CHIOCCIOLA s.n.c. |
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Complainant representative
Organization | Avv. Francesca Modica |
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Respondent
Name | SALVATORE PRESTIGIACOMO |
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Il Collegio non è a conoscenza di altri procedimenti giudiziari pendenti o decisi relativi al nome a dominio contestato.
Il dominio lachiocciola.eu è stato registrato il 30 ottobre 2014, e attualmente è collegato ad un sito web che promoziona attività relative ad apparecchi acustici, riportando a piè di pagina i riferimenti della società “La Chiocciola s.n.c.”.
La Ricorrente è la società La CHIOCCIOLA s.n.c. e ha presentato il suo Reclamo contro il Resistente il 04 giugno 2025.
Il Resistente, titolare del dominio al momento della presentazione del Reclamo, è il Sig. Salvatore Prestigiacomo.
Il procedimento di risoluzione extragiudiziale delle controversie è stato avviato sulla base del Reclamo il 19 agosto 2025.
Come rimedio, la Ricorrente chiede che il dominio gli venga trasferito ai sensi del Regolamento ADR, paragrafo B1(b)(11).
La Ricorrente documenta di essere la società La CHIOCCIOLA srl e che il dominio in contestazione è stato registrato dall’allora socio della società “La Chiocciola s.n.c.” Sig. Salvatore Prestigiacomo.
Successivamente, con atto notarile debitamente allegato al Reclamo, il Sig. Salvatore Prestigiacomo ha ceduto le proprie quote e non risulta quindi più essere socio della società Ricorrente.
La Ricorrente afferma di aver tentato di ottenere la cessione del dominio, coincidente con il nome della società, ricevendo un rifiuto dall’ex socio Sig. Salvatore Prestigiacomo.
La Ricorrente richiede la “voltura” del dominio in disputa.
Null'altro viene dimostrato e/o argomentato.
Il Resistente è stato debitamente informato della procedura ADR ma non ha presentato una risposta al Reclamo.
Secondo il paragrafo 11(a) delle “Norme per la risoluzione extragiudiziale delle controversie .eu” (Norme ADR), “il Collegio dovrà prendere decisioni in merito al Ricorso sulla base delle dichiarazioni e dei documenti presentati e secondo le Normative Procedurali”, e secondo il paragrafo 11(b) subito successivo, “le azioni disponibili, ai sensi di un Procedimento ADR in cui il Resistente è il Titolare del Nome a Dominio nei confronti del quale nome a dominio è stato avviato il Ricorso, dovranno essere limitate alla revoca dell’uno o più nomi a dominio oggetto della controversia o, se il Ricorrente risponde ai criteri generali di eleggibilità ai fini della registrazione, come esposti nell’Articolo 3 del Regolamento (UE) 2019/517, al trasferimento dell’uno o più nomi a dominio oggetto della controversia al Ricorrente.”
Risulta quindi non accoglibile completamente la richiesta della Ricorrente di “onorare la società [registrar] a provvedere all'aggiornamento dei dati e al reset delle credenziali di accesso a favore dell'attuale titolare unica, al fine di poter accedere e gestire le risorse associate”, in quanto un’eventuale decisione favorevole potrebbe portare alla sola variazione di titolarità ex officio del nome a dominio contestato, senza entrare nel merito delle risorse attualmente collegate al dominio né comminare al provider alcun obbligo di reset delle credenziali dell’attuale servizio fornito, che sarà regolato da uno specifico contratto tra le parti su cui il procedimento ADR non ha giurisdizione.
Ai sensi del paragrafo 11(d)(1) delle Norme ADR, il Collegio è tenuto a emettere una decisione coerente con le azioni richieste nel caso in cui la Ricorrente provi che:
“(i) Il nome a dominio è identico o simile in modo ambiguo a un nome nei confronti del quale viene riconosciuto o stabilito un diritto dalla legge nazionale di uno Stato Membro e/o della legge dell’Unione europea e;
(ii) Il nome a dominio è stato registrato dal Resistente senza diritti o interessi legittimi nei confronti del nome; o
(iii) Il nome a dominio è stato registrato o viene utilizzato in malafede.”
L'onere della prova dell'esistenza degli elementi di cui sopra spetta alla Ricorrente.
Per contro, il Resistente non ha presentato alcuna sua argomentazione in merito alla procedura, pur essendo stato adeguatamente informato ed essergli stato concesso il tempo previsto dalle Norme.
Poiché il Resistente non ha presentato alcuna replica, non è di conseguenza riuscito a dimostrare l'esistenza di diritti o interessi legittimi sul nome a dominio.
La Ricorrente, d'altro canto, ha presentato un'istanza prima facie che non è stata confutata dal Resistente.
Secondo il Paragrafo B10(a) delle Norme ADR, nel caso in cui una Parte non rispetti uno qualsiasi dei termini stabiliti dalle Norme ADR o dal Collegio, quest'ultimo procederà a una decisione e potrà considerare tale inadempimento come motivo per accogliere le richieste dell'altra Parte. Inoltre, le Norme ADR stabiliscono anche che un Reclamo debba essere deciso sulla base delle dichiarazioni e dei documenti presentati, mentre i rimedi richiesti possano essere concessi solo se sono soddisfatte determinate condizioni preliminari.
Nel caso in esame, la Ricorrente è titolare di una ragione sociale identica al nome a dominio contestato.
Si può quindi considerare soddisfatto il primo requisito previsto.
In merito al secondo e terzo requisito, relativo alla malafede, la Ricorrente dichiara che la registrazione era stata effettuata inizialmente dal Resistente, a proprio nome personale, in qualità di socio della società Ricorrente. La Ricorrente allega alla procedura numerose fatture intestate alla società stessa, in cui è desumibile il pagamento della tassa di mantenimento del dominio contestato.
La carica di socio del Resistente è venuta a cessare nel maggio 2024 tramite uno specifico atto di cessione di quota societaria, sottoscritto dal Resistente, per effetto del quale lo stesso non è più socio della società Ricorrente.
Non avendo il Resistente prodotto alcuna documentazione atta a dimostrare l’eventuale accordo tra le parti ovvero l’autorizzazione della società e/o dell’altro socio alla registrazione e al mantenimento del nome a dominio, si ritiene che il Resistente non detenga alcun effettivo diritto per il mantenimento e l’utilizzo dello stesso, ma all’atto della registrazione ci sia stato un conferimento di fatto per conto della società. Per altro confermato dal pagamento delle relative fatture effettuate dalla società Ricorrente, e non dal Resistente.
A margine, leggendo l’atto di cessione delle quote, pagina 3, Art. 3, si rileva che il Resistente si impegna a non utilizzare “il marchio "LA CHIOCCIOLA" né denominazioni uguali o simili allo stesso”.
Per quanto sopra, in assenza di evidenze contrarie, si ritiene che il Resistente stia continuando a mantenere il nome a dominio a proprio nome pur essendo cessata la sua carica di socio della società Ricorrente, e questo costituisca prova della malafede.
Per le ragioni di cui sopra, la Commissione in conformità alle Regole ADR, par. B12(b) e (c) ha deciso di trasferire il nome a dominio <lachiocciola.eu> al Ricorrente
PANELISTS
Name | Davide Petraz |
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